Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Agli intermediari IFRS che violano le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 43 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste dall'articolo 45. 2. Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000 euro, quando l'inosservanza e' conseguenza della grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. 3. Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 154-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. 2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154-ter. 5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB. 6. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.». - Il testo dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' recita: «Titolo VIII SANZIONI Capo I ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (Omissis). Capo V ALTRE SANZIONI Art. 141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari Art. 142. Requisiti di onorabilita' degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione. Art. 143. Emissione di valori mobiliari Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti Art. 144-bis. Ordine di porre termine alle violazioni Art. 144-ter. Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale Art. 144-quater. Criteri per la determinazione delle sanzioni Art. 144-quinquies. Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili Art. 144-sexies. Obbligo di astensione Capo VI DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 145. Procedura sanzionatoria Art. 145-bis. Procedure contenziose Art. 145-ter. Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate Art. 145-quater. Disposizioni di attuazione».