Art. 44 
 
         Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 
 
  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016  e  2017
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  Comuni
(( di cui agli allegati 1 e 2 )), nonche' alle Province in cui questi
ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ((  non  ancora  effettuato,  rispettivamente,
alla data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di
cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge
11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2  )),  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai  relativi
oneri pari a (( 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a  3,8  milioni
di euro per l'anno 2018 )) si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
  2. I Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 ))  non  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016  di
cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. (( A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per
i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici
mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico  dei  medesimi  Comuni,
relativi  ad  adempimenti  finanziari,  contabili   e   certificativi
previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  da
altre  specifiche  disposizioni  )).   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione. 
  4. Il versamento della quota  capitale  annuale  corrispondente  al
piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il  rimborso
delle anticipazioni della liquidita' acquisita da  ciascuna  regione,
ai sensi degli articoli 2  e  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette  disposizioni
normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo  12,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  ed  iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delle
Regioni colpite (( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )),  e'
sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali  costanti,  negli
anni restanti di ogni piano di ammortamento originario,  a  decorrere
dal 2022. 
  5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla
base del  piano  di  ammortamento  rimodulato  a  seguito  di  quanto
previsto dal comma 4 nella  competenza  dei  relativi  esercizi,  con
legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 52. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dei commi 1  e  3  dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge n. 269  del  2003  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 5. 
              - Per il riferimento al testo del decreto-legge n.  205
          del 2016 vedasi in note all'art. 21. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 713  e
          da 716 a 734 dell'art. 1 della  citata  legge  n.  208  del
          2015: 
              «709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica, gli enti di cui al comma 1  dell'art.  9  della
          legge  24  dicembre   2012,   n.   243,   concorrono   alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da  707  a  734
          del   presente   articolo,   che   costituiscono   principi
          fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,
          della Costituzione.». 
              «710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
          finanza pubblica, gli enti  di  cui  al  comma  709  devono
          conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
          tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
          modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.». 
              «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni  che
          rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio  di  cui  al
          comma 710 e che conseguono un saldo  finale  di  cassa  non
          negativo fra le entrate finali  e  le  spese  finali,  sono
          assegnate con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze entro il 30 luglio di  ciascun  anno  le  eventuali
          risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
          giugno ai sensi della lettera b), comma 723,  del  presente
          articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni  che  nel  2015
          hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di  cui
          al comma 463 dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.
          190, sono assegnate le risorse  incassate  ai  sensi  della
          lettera a)  del  comma  474  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190.  L'ammontare  delle  risorse  per
          ciascuna regione e' determinato d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.  Le  regioni  che
          conseguono  il  saldo  finale  di   cassa   non   negativo,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
          saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi
          risultati, in termini di competenza e in termini di  cassa,
          secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al  comma
          720. Ai fini del  saldo  di  cassa  rileva  l'anticipazione
          erogata dalla tesoreria statale  nel  corso  dell'esercizio
          per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita
          voce  delle  partite  di  giro,  al  netto  delle  relative
          regolazioni contabili imputate  contabilmente  al  medesimo
          esercizio.». 
              «711. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  710,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle  entrate  e
          nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
          il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa,  al
          netto    della     quota     riveniente     dal     ricorso
          all'indebitamento.». 
              «712.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  bilancio  di
          previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
          le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede  di
          rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
          cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal  fine,
          il  prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione   non
          considera gli stanziamenti  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri  concernenti
          accantonamenti  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
          amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del
          predetto saldo e' definito secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118.  Con  riferimento  all'esercizio  2016,  il
          prospetto  e'  allegato  al  bilancio  di  previsione  gia'
          approvato mediante  delibera  di  variazione  del  bilancio
          approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11,
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 
              «712-bis. Per  l'anno  2016  le  regioni,  le  province
          autonome, le citta' metropolitane e le province  conseguono
          il saldo di cui al comma 710 solo in sede di  rendiconto  e
          non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.». 
              «712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di  cui  al  comma
          710 non rilevano gli impegni del  perimetro  sanitario  del
          bilancio,  finanziati  dagli  utilizzi  del  risultato   di
          amministrazione relativo alla gestione sanitaria  formatosi
          nell'esercizio 2015.». 
              «713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato  ai  sensi
          del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
          enti  locali  per   interventi   di   edilizia   scolastica
          effettuati a valere sull'avanzo  di  amministrazione  e  su
          risorse rivenienti  dal  ricorso  al  debito.  L'esclusione
          opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine
          gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del
          1º marzo, alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Struttura  di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
          nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
          dell'edilizia scolastica, secondo modalita'  individuate  e
          pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
          gli spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
          interventi di edilizia scolastica nel rispetto del  vincolo
          di cui ai commi  710  e  711.  Gli  spazi  finanziari  sono
          attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese
          sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
          dai  comuni  a  seguito  dell'art.   48,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  spese
          sostenute dalle province e dalle citta'  metropolitane  per
          interventi  di  edilizia  scolastica,   nell'ambito   delle
          risorse assegnate ai sensi dell'art. 1,  comma  467,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai
          comuni a  compartecipazioni  e  finanziamenti  della  Banca
          europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi
          di edilizia scolastica esclusi  dal  beneficio  di  cui  al
          citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
          n. 66; b) spese sostenute dagli enti  locali  a  valere  su
          stanziamenti  di  bilancio  ovvero  su  risorse   acquisite
          mediante contrazione di mutuo, per interventi  di  edilizia
          scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104  (88),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  e
          successive  modificazioni;  c)  spese  per  interventi   di
          edilizia scolastica sostenute da parte degli  enti  locali.
          Gli enti locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
          dell'esclusione  stessa  sono   individuati,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
          il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti
          superiore agli spazi  finanziari  disponibili,  gli  stessi
          sono  attribuiti  in  misura  proporzionale  alle   singole
          richieste. Il monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
          scolastica avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229.». 
              «716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato  ai  sensi
          del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
          enti  locali  per  interventi   di   bonifica   ambientale,
          conseguenti ad attivita'  minerarie,  effettuati  a  valere
          sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti  dal
          ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
          20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano,
          entro il termine perentorio del 1° marzo,  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Struttura di  missione  contro
          il  dissesto  idrogeologico  e  per   lo   sviluppo   delle
          infrastrutture idriche,  secondo  modalita'  individuate  e
          pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
          gli spazi finanziari di cui necessitano per  sostenere  gli
          interventi di  cui  al  presente  comma  nel  rispetto  del
          vincolo di  cui  ai  commi  710  e  711.  Gli  enti  locali
          beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo  dell'esclusione
          stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.
          Qualora la richiesta  complessiva  risulti  superiore  agli
          spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
          misura proporzionale alle singole richieste.». 
              «717. L'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
          50 milioni di euro rispetto alle  somme  indicate  all'art.
          18, comma 8, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, per la realizzazione delle  scuole  innovative,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree  di  intervento
          di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di  locazione
          da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello  Stato
          nella  misura  di  euro  1,5  milioni  annui  a   decorrere
          dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          «La Buona Scuola» per il miglioramento e la  valorizzazione
          dell'istruzione scolastica di cui all'art.  1,  comma  202,
          della legge 13 luglio 2015,  n.  107.  Le  somme  incassate
          dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
          proprieta'  in  favore  dell'INAIL  sono   vincolate   alla
          realizzazione delle ulteriori fasi progettuali  finalizzate
          alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del  concorso
          di cui al comma 155, dell'art. 1 della citata legge n.  107
          del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125.  Le  eventuali  somme  residue
          sono trasferite dagli enti locali al bilancio  dello  Stato
          per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015.». 
              «718.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'art. 1,  comma  153,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317,
          della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  aventi  ad  oggetto
          principalmente  investimenti  in   strutture   scolastiche,
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare  un
          apposito  contingente  di  20  unita'  di  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche  in  possesso  delle  necessarie
          competenze    tecnico-amministrative    in    materia    di
          investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato
          con apposito bando di mobilita' e a valere  sulle  facolta'
          assunzionali  dell'Istituto  previste  dalla   legislazione
          vigente.». 
              «719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  a
          quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica,  gli
          enti  di  cui  al  comma  709  trasmettono   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
          le risultanze del saldo di cui al comma 710,  con  tempi  e
          modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero
          sentite, rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.». 
              «720.   Ai   fini   della   verifica    del    rispetto
          dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a  inviare,
          utilizzando il sistema web appositamente previsto nel  sito
          «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
          il termine perentorio del 31  marzo  di  ciascun  anno,  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato  una  certificazione
          dei risultati conseguiti, firmata  digitalmente,  ai  sensi
          dell'art. 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82,  dal   rappresentante   legale,   dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma  719.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
          certificazione ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. La mancata trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento all'obbligo del  pareggio  di  bilancio.  Nel
          caso in cui la  certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia
          trasmessa entro trenta giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto della gestione e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  723,
          lettera e).». 
              «721. Decorsi trenta giorni dal termine  stabilito  per
          l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
          certificazione,  il  presidente  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
          l'unico  revisore  nel  caso  di  organo  monocratico,   in
          qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede,   pena   la
          decadenza   dal   ruolo   di   revisore,   ad    assicurare
          l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
          certificazione entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso
          in cui la certificazione sia trasmessa dal  commissario  ad
          acta  entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione  e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  723,
          lettere e) e f). Sino alla data di  trasmissione  da  parte
          del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di  risorse  o
          trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
          all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
          a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato provvede  a  trasmettere  apposita  comunicazione  al
          predetto Ministero.  Ferma  restando  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta  giorni  dal
          termine stabilito per l'approvazione del  rendiconto  della
          gestione, l'invio  della  certificazione  non  da'  diritto
          all'erogazione da parte del  Ministero  dell'interno  delle
          risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.». 
              «722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
          l'approvazione del rendiconto della gestione, gli  enti  di
          cui  al   comma   709   non   possono   trasmettere   nuove
          certificazioni  a  rettifica  di  quelle  precedenti.  Sono
          comunque tenuti ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
          rettifica della precedente, solo  gli  enti  che  rilevano,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di  saldo  di
          cui al comma 710.». 
              «723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
          al   comma   710,    nell'anno    successivo    a    quello
          dell'inadempienza: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In
          caso di incapienza gli enti locali sono  tenuti  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al
          capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento  delle
          predette  somme  residue  nell'anno  successivo  a   quello
          dell'inadempienza, il recupero e' operato con le  procedure
          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              b) la regione  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro  sessanta  giorni  dal  termine
          stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
          al   rispetto   del   pareggio   di   bilancio,   l'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
          titolo  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il  termine  dei  trenta  giorni  dal
          termine di approvazione del rendiconto della  gestione  per
          la  trasmissione  della  certificazione  da   parte   della
          regione, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo  dai
          conti  della   tesoreria   statale   sino   a   quando   la
          certificazione non e' acquisita; 
              c) l'ente non puo' impegnare  spese  correnti,  per  le
          regioni al netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
          nell'anno precedente a quello di riferimento; 
              d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati da apposita attestazione da
          cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
          periodo   relativo    all'anno    precedente.    L'istituto
          finanziatore  o  l'intermediario   finanziario   non   puo'
          procedere al finanziamento o al collocamento  del  prestito
          in assenza della predetta attestazione; 
              e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
          a   qualsiasi   titolo,    con    qualsivoglia    tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione; 
              f) l'ente e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i  gettoni  di  presenza  del  presidente,  del
          sindaco  e  dei   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuta la  violazione,  con  una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
          al  periodo   precedente   sono   acquisiti   al   bilancio
          dell'ente.». 
              «724. Agli enti per i quali  il  mancato  conseguimento
          del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          le sanzioni di cui al  comma  723  si  applicano  nell'anno
          successivo  a  quello  della  comunicazione   del   mancato
          conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
          indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui  al
          comma 723, lettera  f),  e'  applicata  al  presidente,  al
          sindaco  e   ai   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente.». 
              «725. Gli enti di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione mediante l'invio di  una
          nuova certificazione al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato.». 
              «726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
          essere dagli enti, che si configurano elusivi delle  regole
          di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.» 
              «727.  Qualora  le  sezioni  giurisdizionali  regionali
          della Corte dei  conti  accertino  che  il  rispetto  delle
          regole  di  cui  ai  commi  da   707   a   734   e'   stato
          artificiosamente  conseguito  mediante  una  non   corretta
          applicazione dei  principi  contabili  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme  elusive,
          le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto  in
          essere atti elusivi delle predette regole, la  condanna  ad
          una sanzione pecuniaria fino a un massimo  di  dieci  volte
          l'indennita' di carica percepita al momento di  commissione
          dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato
          dalla sezione giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei
          conti, una sanzione pecuniaria fino a  tre  mensilita'  del
          trattamento retributivo, al netto  degli  oneri  fiscali  e
          previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
          sono acquisiti al bilancio dell'ente.». 
              «728. Le regioni possono autorizzare  gli  enti  locali
          del proprio territorio a peggiorare  il  saldo  di  cui  al
          comma 710 per consentire esclusivamente  un  aumento  degli
          impegni di spesa in conto capitale, purche'  sia  garantito
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
          contestuale miglioramento, di pari  importo,  del  medesimo
          saldo dei  restanti  enti  locali  della  regione  e  della
          regione stessa. Per  gli  anni  2016  e  2017,  la  Regione
          siciliana e  le  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta operano  la  compensazione  mediante  la  riduzione
          dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
          competenza eurocompatibile di cui all'art.  1,  comma  454,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  la  regione
          Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano mediante  il  contestuale  miglioramento,  di  pari
          importo, del proprio  saldo  programmatico  riguardante  il
          patto di stabilita' interno.». 
              «729. Gli spazi finanziari ceduti  dalla  regione  sono
          assegnati tenendo conto  prioritariamente  delle  richieste
          avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
          dai  comuni  istituiti  per  fusione  a  partire  dall'anno
          2011.». 
              «730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
          cui al  comma  728,  le  regioni  e  le  province  autonome
          definiscono criteri di virtuosita' e  modalita'  operative,
          previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
          locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
          delle autonomie locali.  Per  i  medesimi  fini,  gli  enti
          locali comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
          alle regioni e alle province autonome, entro il  15  aprile
          ed entro il 15  settembre,  gli  spazi  finanziari  di  cui
          necessitano per effettuare esclusivamente impegni in  conto
          capitale ovvero gli spazi finanziari che  sono  disposti  a
          cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile  e  del  30
          settembre, le regioni e  le  province  autonome  comunicano
          agli   enti   locali   interessati   i   saldi    obiettivo
          rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
          con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
          o provincia autonoma, gli elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
          dal comma  731.  Gli  spazi  finanziari  attribuiti  e  non
          utilizzati per impegni in conto capitale  non  rilevano  ai
          fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.». 
              «731. Agli enti locali che cedono spazi  finanziari  e'
          riconosciuta,  nel   biennio   successivo,   una   modifica
          migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata  al
          valore  degli  spazi  finanziari  ceduti,  fermo   restando
          l'obiettivo complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
          locali  che  acquisiscono  spazi  finanziari,  nel  biennio
          successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati  per
          un importo  complessivamente  pari  agli  spazi  finanziari
          acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari  concessi
          e attribuiti deve risultare, per ogni anno di  riferimento,
          pari a zero.». 
              «732. Gli enti  locali  che  prevedono  di  conseguire,
          nell'anno  di  riferimento,   un   differenziale   negativo
          rispetto al saldo di cui al comma 710  possono  richiedere,
          per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
          meccanismo di cui al comma 728, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello      Stato,      mediante      il      sito       web
          «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi di cui necessitano  nell'esercizio  in
          corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
          enti locali  che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
          riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
          cui  al  comma  710,  possono   comunicare   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  mediante  il  sito  web
          «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
          corso. Qualora l'entita' delle  richieste  pervenute  dagli
          enti  superi  l'ammontare  degli  spazi   finanziari   resi
          disponibili,  l'attribuzione  e'   effettuata   in   misura
          proporzionale   agli   spazi   finanziari   richiesti.   Il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
          dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
          presente comma, con riferimento  all'anno  in  corso  e  al
          biennio  successivo.  Agli  enti  che  acquisiscono   spazi
          finanziari   e'   peggiorato,   nel   biennio   successivo,
          l'obiettivo per un importo annuale pari  alla  meta'  della
          quota  acquisita,  mentre  agli  enti  che   cedono   spazi
          finanziari  l'obiettivo  di  ciascun   anno   del   biennio
          successivo e' migliorato in  misura  pari  alla  meta'  del
          valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
          spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni
          anno di riferimento, e' pari a zero.». 
              «733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati  del
          monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa  degli
          enti non coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentite la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, propone  adeguate  misure  di  contenimento  della
          predetta spesa.». 
              «734. Per gli anni 2016 e  2017,  alle  regioni  Friuli
          Venezia Giulia, Valle d'Aosta,  Trentino-Alto  Adige,  alla
          Regione siciliana e alle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano non si applicano le disposizioni di  cui  al  comma
          723 del presente articolo e resta ferma la  disciplina  del
          patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e
          seguenti, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come
          attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.». 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  recante
          «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  2  e  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile   2013,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64 (Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti
          scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              «Art. 2 (Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome). - 1. Le regioni e le province  autonome
          che non possono far fronte ai pagamenti  dei  debiti  certi
          liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
          dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari  di  cui  all'art.  3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'art.  10,  secondo  comma,  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281,  e  all'art.  32,  comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'art. 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  sono  stabilite  le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'art. 32, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  «L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.». 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua
          entro il 15 settembre il monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
          data del 31  luglio,  del  plafond  di  spesa  assegnato  a
          ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente,  in
          base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base  alle
          disposizioni di cui  al  comma  8  del  presente  articolo.
          All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base  delle
          effettive  esigenze  di  cassa  delle  regioni  e  province
          autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune
          di esse  un'insufficienza  e  per  altre  un'eccedenza  del
          plafond   di   spesa   assegnato,   dispone   con   decreto
          direttoriale, per l'anno di riferimento,  la  rimodulazione
          del quadro di riparto del limite  complessivo  al  fine  di
          assegnare un maggiore  o  minore  spazio  finanziario  alle
          regioni e  province  autonome  commisurato  alla  effettiva
          capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
          Il decreto direttoriale di cui  al  periodo  precedente  e'
          tempestivamente comunicato  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato.». 
              «Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e'  autorizzato  ad
          effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
          Province autonome di Trento e di  Bolzano  a  valere  sulle
          risorse della "Sezione per  assicurare  la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1,  comma
          10, al fine di favorire l'accelerazione dei  pagamenti  dei
          debiti degli enti del Servizio sanitario  nazionale  ed  in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  12
          del citato decreto-legge n. 35 del 2013: 
              «Art. 12 (Copertura finanziaria). - (Omissis). 
              6. Gli importi  oggetto  della  restituzione  da  parte
          degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato,
          ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente  versati
          ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
          del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale  e
          per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi
          alla  quota  capitale  sono  riassegnati   al   fondo   per
          l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              (Omissis).».