Art. 44 
 
 
Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto  legislativo
                       9 novembre 2007, n. 206 
 
  1. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,
dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente Capo: 
    "Capo IV-bis 
  RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA  BASE  DI  PRINCIPI  DI  FORMAZIONE
COMUNI 
      Art. 58-bis (Quadro comune di formazione)  -  1.  Si  definisce
quadro comune di formazione l'insieme delle  conoscenze,  abilita'  e
competenze minime  necessarie  per  l'esercizio  di  una  determinata
professione. 
  2. Il quadro comune di  formazione,  stabilito  con  atto  delegato
della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi  nazionali
di  formazione.  Ai  fini   dell'accesso   e   dell'esercizio   della
professione le autorita' competenti di cui all'articolo  5  accordano
alle qualifiche professionali acquisite sulla base  di  detto  quadro
comune gli  stessi  effetti  riconosciuti  ai  titoli  di  formazione
rilasciati sul territorio nazionale. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'  competenti  di   cui
all'articolo 5, notifica alla Commissione  europea,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore dell'atto delegato  di  cui  al  comma  2,  le
qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali
conformi al quadro di formazione comune  o  la  richiesta  di  deroga
conforme alle disposizioni di  cui  al  comma  4,  corredata  di  una
motivazione che specifichi quali condizioni previste  da  tale  comma
siano state soddisfatte. Se entro tre mesi  la  Commissione  richiede
ulteriori   chiarimenti,    ritenendo    le    motivazioni    fornite
insufficienti,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per  le  politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi
dalla richiesta. 
  4. E' possibile chiedere la deroga all'introduzione  di  un  quadro
comune di formazione e all'obbligo di  rilasciare  il  riconoscimento
automatico delle qualifiche  professionali  acquisito  a  titolo  del
quadro di formazione comune ove sia soddisfatta  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) non esistono istituzioni  di  insegnamento  o  formazione  che
offrono formazione per  la  professione  in  questione  su  tutto  il
territorio nazionale; 
    b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti
avversi sull'organizzazione del sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di  formazione
comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con  gravi
rischi per  l'ordine  pubblico,  la  pubblica  sicurezza,  la  salute
pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o  la  protezione
dell'ambiente. 
  5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali  che  fruiscono
del riconoscimento automatico  ai  sensi  del  quadro  di  formazione
comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della  Commissione
europea  sui  quadri  comuni  di   formazione   adottato   ai   sensi
dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE. 
  Art. 58-ter  (Prove  di  formazione  comuni)  -  1.  Per  prova  di
formazione comune si intende una  prova  attitudinale  standardizzata
disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari
di determinate qualifiche  professionali.  Il  superamento  di  detta
prova in uno Stato membro abilita  il  titolare  di  una  determinata
qualifica   professionale   all'esercizio   della   professione   nel
territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai  possessori
di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale. 
  2. I contenuti di una prova professionale comune  e  le  condizioni
per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato  della
Commissione europea. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'  competenti  di   cui
all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  dell'atto  delegato  di  cui  al  comma   2,   la   capacita'
organizzativa per effettuare dette prove o  la  richiesta  di  deroga
conforme alle disposizioni di  cui  al  comma  4,  corredata  di  una
motivazione in relazione a quali condizioni previste  da  tale  comma
siano state soddisfatte. Se entro tre  mesi  la  Commissione  europea
richiede ulteriori  chiarimenti,  ritenendo  le  motivazioni  fornite
insufficienti,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per  le  politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi
dalla richiesta. 
  4. E' possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare  una
prova di formazione comune di  cui  al  comma  2  e  dall'obbligo  di
rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti  che  hanno
superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle
seguenti condizioni: 
    a) la professione in  questione  non  e'  regolamentata  nel  suo
territorio; 
    b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano  in
misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica  o  la  sicurezza
dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale; 
    c) i contenuti della  prova  di  formazione  comune  renderebbero
l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto
ai requisiti nazionali. 
  5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate  le
prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel  corso
dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di  prove  di
formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione  della
Commissione sulle  prove  di  formazione  comuni  adottato  ai  sensi
dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.". 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  9  novembre
          2007, n. 206, si veda nella note alle premesse.