Art. 44 
 
Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali
  e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP  e
  IGP 
  1. Dalla data di iscrizione nel registro  delle  DOP  e  IGP  della
Commissione europea, le DO e le  IG,  le  menzioni  tradizionali,  le
unita' geografiche piu' grandi, le sottozone e le unita'  geografiche
piu' piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive  DOP  e
IGP non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito
nei relativi disciplinari di produzione,  nella  specifica  normativa
dell'Unione europea e nella presente legge. 
  2. A decorrere dalla stessa data di cui  al  comma  1,  e'  vietato
qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la
denominazione di origine  o  l'indicazione  geografica  in  modo  non
consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica
normativa dell'Unione europea e dalla presente legge. 
  3. Ai sensi della  presente  legge  e  conformemente  alla  vigente
normativa dell'Unione europea, e' vietato il riferimento ad una  zona
geografica di qualsiasi entita' nell'etichettatura,  presentazione  e
pubblicita' dei  prodotti  vitivinicoli  senza  DOP  o  IGP  indicati
all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche'
dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli  e
comparabili senza DOP o IGP: 
    a) prodotti elencati all'articolo 43, comma 2, lettere a),  b)  e
c); 
    b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con  il
codice NC  ex  2206  nell'allegato  I,  parte  XXIV,  sezione  1,  al
regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non  si
considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge,  l'uso
di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni  sociali
ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in
cui detti nomi contengono, in tutto o in  parte,  termini  geografici
riservati ai vini a DO e IGT o possono creare  confusione  con  essi,
qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione  e  la
pubblicita' di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG  o
per altre categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che  i
caratteri usati per indicarli  non  superino  la  dimensione  di  tre
millimetri di altezza  per  due  di  larghezza,  con  riferimento  al
carattere alfabetico «x», e in ogni caso  non  siano  superiori  alla
meta', sia in altezza sia  in  larghezza,  di  quelli  usati  per  la
denominazione del prodotto. 
  5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e  alla
presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di
fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle  DOP,  delle  IGP,
delle menzioni tradizionali, delle unita'  geografiche  piu'  grandi,
delle sottozone, delle unita' geografiche piu' piccole e delle  altre
indicazioni  riservate  alle  rispettive  DOP  e  IGP,   nonche'   le
disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti  nomi
di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini  geografici  e
indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP,  sono  definite  con
decreto del Ministro. 
  6. Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo  43,  comma  1,
sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione  resa  al
consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni
che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il
cui utilizzo e' autorizzato dalla normativa europea. 
  7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di
indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei
vigneti, il nome della regione o della provincia della  zona  che  e'
alla base di altra denominazione di origine o indicazione  geografica
puo' figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale
ultima DOP o  IGP,  anche  qualora  detta  regione  o  provincia  sia
riconosciuta come DOP  o  IGP,  a  condizione  che  tale  indicazione
veritiera sia nettamente separata dalle  indicazioni  obbligatorie  e
riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative  alla
storia del  vino,  alla  provenienza  delle  uve  e  alle  condizioni
tecniche di elaborazione. E' altresi'  consentito,  per  la  predetta
finalita' e alle medesime condizioni,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo  29,  commi  2  e  4,  riportare,  nell'etichettatura  e
presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di  ambito
interregionale o interprovinciale o intercomunale,  il  nome  di  una
unita' amministrativa piu' piccola  riservata  ad  altra  DOP  o  IGP
ricadente nel relativo ambito territoriale. 
  8.  L'uso,  effettuato  con  qualunque  modalita',  su   etichette,
contenitori, imballaggi, listini, documenti di vendita, di  qualsiasi
indicazione  relativa  ai  vini  a  DOCG,  DOC  e   IGT   costituisce
dichiarazione di conformita' del vino all'indicazione e denominazione
usata. 
  9. E' consentito  l'utilizzo  del  riferimento  a  una  DOP  o  IGP
nell'etichettatura,  nella  presentazione  o  nella  pubblicita'   di
prodotti composti, elaborati o trasformati  a  partire  dal  relativo
vino a DOP o IGP, purche' gli  utilizzatori  del  prodotto  composto,
elaborato o trasformato siano  stati  autorizzati  dal  Consorzio  di
tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai  sensi  dell'articolo
41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di  tutela,
la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero. 
  10. Non e' necessaria  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  9  nei
seguenti casi: 
    a)  qualora  i  prodotti  derivati   in   questione   non   siano
preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad  esercizi  di
somministrazione e vendita diretta al consumatore finale; 
    b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato: 
      1) nell'etichettatura e presentazione delle  bevande  spiritose
che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE)  n.  110/2008  e
degli aceti di vino in conformita'  all'articolo  56  della  presente
legge; 
      2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato
che lo contiene o in cui e' elaborato o  trasformato,  purche'  tutti
gli  ingredienti  figurino  in  caratteri  delle  stesse  dimensioni,
tonalita' e intensita' colorimetrica, nonche' su sfondo uniforme. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          110/2008 si veda nelle note all'art. 2.