Art. 44 Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP 1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le DO e le IG, le menzioni tradizionali, le unita' geografiche piu' grandi, le sottozone e le unita' geografiche piu' piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge. 2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge. 3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, e' vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entita' nell'etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP: a) prodotti elencati all'articolo 43, comma 2, lettere a), b) e c); b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, al regolamento (UE) n. 1308/2013. 4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla meta', sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto. 5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unita' geografiche piu' grandi, delle sottozone, delle unita' geografiche piu' piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonche' le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP, sono definite con decreto del Ministro. 6. Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo e' autorizzato dalla normativa europea. 7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che e' alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica puo' figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. E' altresi' consentito, per la predetta finalita' e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, commi 2 e 4, riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unita' amministrativa piu' piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale. 8. L'uso, effettuato con qualunque modalita', su etichette, contenitori, imballaggi, listini, documenti di vendita, di qualsiasi indicazione relativa ai vini a DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino all'indicazione e denominazione usata. 9. E' consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purche' gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero. 10. Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi: a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale; b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato: 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformita' all'articolo 56 della presente legge; 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato, purche' tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalita' e intensita' colorimetrica, nonche' su sfondo uniforme.
Note all'art. 44: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 110/2008 si veda nelle note all'art. 2.