Art. 44 Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e' sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7. 2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto. 3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016. 7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto; b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio. 9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. 10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; b) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. 14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; commissario penitenziario; commissario capo penitenziario; b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 50 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di fine corso; e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza; f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo; e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due; f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario; h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari. 16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000. 22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione penitenziaria. 28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni. 33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso. 34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore». b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica.
Note all'art. 44: - Si riporta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): "Art. 2 (Disposizioni in materia di personale). - 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali: a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". - Per l'articolo 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. - Si riporta l'articolo 30-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: "Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. - 3. (Omissis).". - Si riportano gli articoli 93 e 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.". "Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».". - Per gli articoli 6, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si vedano le note all'art. 40. - Per l'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. - Si riportano gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria): "Art. 8 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in servizio al 1° settembre 1995 e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento: a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianita' di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni; b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore; c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se piu' favorevole il trattamento economico in godimento; d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianita' di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 . 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, e' ridotto di un quinto. 4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.". "Art. 10 (Concorsi, esami e scrutini in atto). - 1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.". - Per gli articoli 11, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, S.O. - Per il testo degli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note all'art. 35. - Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1. - 94. (Omissis). 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo . I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. - 138. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 1, 10, 13, 14 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276: "Art. 1 (Organico). - 1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata. 2. L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva. 3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". "Art. 13 (Concorso per la nomina ad orchestrale). - 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove: a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato; b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione; c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato. 2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato. 3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione. 4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 5. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. 6. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.". "Art. 14 (Valutazione dei titoli). - 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) categoria I - titoli accademici: 1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8; 2) diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4; b) categoria II - titoli didattici: 1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4; c) categoria III - titoli professionali: 1) attivita' ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8. 2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.". - Per il testo degli articoli 10 e 18, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, si vedano le note all'art. 41.