Art. 44 
 
Disposizioni  transitorie  e  finali  per   il   Corpo   di   polizia
                            penitenziaria 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A  e'
sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31
dicembre 2019 si provvede all'ampliamento  della  dotazione  organica
dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento
rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di  cui
al comma 7. 
  2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E
sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto. 
  3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A  e
B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40  allegate  al
presente decreto. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n.
276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate
al presente decreto. 
  5. Ferma restando la disciplina  vigente  in  materia  di  facolta'
assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti
e  assistenti,  maschile  e   femminile,   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  hanno  luogo  anche   in   eccedenza   rispetto   alla
consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle
vacanze  esistenti  negli  altri  ruoli  del   Corpo   medesimo.   Le
conseguenti posizioni  di  soprannumero  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti sono riassorbite per effetto dei  passaggi  per  qualunque
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti  e
degli ispettori. 
  6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti
dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e'  a  valere  sulle
facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016. 
  7.  Ai  fini  del  compimento  dell'ampliamento  delle  consistenze
organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si  provvede  con
la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli  agenti  ed
assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da  emanarsi  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 
  8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: 
    a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre  2008  al
31 dicembre 2016 nel ruolo dei  sovrintendenti  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili  per  tale  organico  a  legislazione
vigente, si provvede mediante un concorso straordinario  per  titoli,
da attivare entro il 30  ottobre  2017,  riservato  al  personale  in
servizio alla data di indizione del bando, attraverso  il  ricorso  a
modalita' e procedure semplificate  analoghe  a  quelle  previste  in
attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio  2013,  n.  12,  da  stabilire  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 
      1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun  anno,
riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta  data  una
posizione in ruolo non superiore a quella compresa  entro  il  triplo
dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un
giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu'
grave  della  deplorazione.   Agli   stessi   e'   salvaguardato   il
mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 
      2) per il restante 40 per cento,  riservato  al  personale  del
ruolo degli agenti ed  assistenti  che  alla  predetta  data  abbiano
compiuto almeno  4  anni  di  effettivo  servizio,  che  non  abbiano
riportato nell'ultimo biennio un  giudizio  complessivo  inferiore  a
«buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. 
  I posti rimasti scoperti in una delle due  aliquote  sono  devoluti
all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione.
Gli eventuali posti residuali vanno ad  aumentare  la  corrispondente
aliquota relativa alla procedura annuale  immediatamente  successiva.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  modificato  dal
presente decreto; 
    b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente  di  cui
all'incremento della dotazione organica del medesimo  ruolo  prevista
dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante  un  concorso
straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e
con modalita' da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento,  da
attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai  posti
riservati  per  gli  agli  assistenti  capo   e'   salvaguardato   il
mantenimento, a domanda, della sede di servizio. 
  9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli  ispettori
non concluse alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
rimangono disciplinate dalla previgente normativa. 
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in  fase  di  prima
attuazione  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori  avviene,  per  il
settanta per cento dei posti disponibili, mediante  concorso  interno
per titoli da individuare con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento,
riservato al personale in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.
28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.
443: 
    a) per il 70 per cento dei posti, che  appartiene  al  ruolo  dei
sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalita' di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento e'
riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi
ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a  domanda,  della  sede  di
servizio; 
    b) per il restante 30 per cento, al  personale  del  ruolo  degli
agenti ed assistenti. Se  i  posti  riservati  ad  una  aliquota  non
vengono coperti la differenza  va  ad  aumentare  i  posti  spettanti
all'altra categoria. 
  11. Ferme  restando  le  procedure  in  atto  per  la  nomina  alla
qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla
copertura dei posti disponibili nella suddetta  qualifica  alla  data
del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le  modalita'
previste dall'articolo 30-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. Fino all'anno 2026 per  l'ammissione  allo  scrutinio  previsto
dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g),  del  presente
decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 
  13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e  29  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37,
comma 4, lettere c), d) ed f) del presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal primo gennaio 2026. 
  14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: 
    a) e' istituito il ruolo ad  esaurimento  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: 
      vice commissario penitenziario,  anche  per  la  frequenza  del
corso di formazione; 
      commissario penitenziario; 
      commissario capo penitenziario; 
    b) l'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  ad  esaurimento
avviene, per una sola volta, per 50 posti, mediante concorso  interno
per titoli riservato al personale del Corpo di polizia  penitenziaria
del ruolo degli ispettori con qualifica non  inferiore  ad  ispettore
capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria  superiore  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario. Il citato  personale  non  deve  aver  riportato,  nel
precedente biennio, sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della
deplorazione ne' un giudizio complessivo inferiore a «buono».  Il  20
per  cento  dei  posti  e'  riservato  ai  sostituti  commissari.  Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3; 
    c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono  nominati
vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata  di
sei  mesi  presso  la  Scuola   superiore   dell'esecuzione   penale,
comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso
gli istituti penitenziari. Durante la  frequenza  del  corso  i  vice
commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono  essere
impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi  di  rappresentanza,
parata o d'onore. I vice commissari  che  superano  l'esame  di  fine
corso sono nominati commissari  del  ruolo  ad  esaurimento,  secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  fine   corso.   Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7  e  8  del  decreto
legislativo 21 maggio 2000, n.  146,  come  modificato  dal  presente
decreto.  Si  applicano   altresi',   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto  legislativo
21 maggio 2000, n. 146, significando che  i  periodi  temporali  sono
quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9,  comma  1,
lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; 
    d) con decreto del capo  del  Dipartimento  sono  individuate  le
modalita' di svolgimento del concorso, le  categorie  dei  titoli  da
ammettere a valutazione ed  il  punteggio  massimo  da  attribuire  a
ciascuna categoria  di  titoli,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice e le  modalita'  di  formazione  della  graduatoria,  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale,
nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di fine corso; 
    e) ferma restando  l'applicabilita'  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il
corrispondente personale della carriera dei funzionari, il  personale
con qualifica  di  commissario  svolge  le  funzioni  di  funzionario
responsabile di  unita'  operativa  nell'ambito  dell'area  sicurezza
degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza; 
    f)  la  promozione  alla  qualifica  di  commissario   capo   dei
commissari nominati ai sensi delle lettera c)  si  consegue  mediante
scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario; 
    g) nei confronti del personale delle varie qualifiche  del  ruolo
ad  esaurimento  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste dagli articoli 14, 16,  17  e  18  del  decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per  il  corrispondente  personale
della carriera dei funzionari.  Ferma  restando  l'applicabilita'  al
personale  del  ruolo  ad  esaurimento  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo  21  maggio
2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo  che  si
trovi nelle  condizioni  previste  dall'articolo  15,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o  la  classe
superiore  di  stipendio  o,  se  piu'  favorevoli,  tre  scatti   di
anzianita'. 
  15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: 
    a) gli assistenti che al  1°  gennaio  2017  hanno  maturato  una
anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quattro  anni,  sono
promossi, previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
assistente capo; 
    b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio  2017  hanno  maturato
una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque  anni,  sono
promossi, previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
sovrintendente; 
    c) i sovrintendenti che al 1° gennaio  2017  hanno  maturato  una
anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  cinque  anni,  sono
promossi, previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
sovrintendente capo; 
    d) il personale che riveste la qualifica di  ispettore  capo  con
una anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quella  prevista
dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera  g)  del  presente
decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo
articolo; 
    e)  il  personale  di  cui  alla  lettera  precedente,  ai   fini
dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla  qualifica
di sostituto  commissario,  a  ruolo  chiuso  nell'ambito  dei  posti
eventualmente  disponibili   nella   dotazione   organica,   mantiene
l'anzianita' eccedente quella minima  prevista  dall'articolo  30-ter
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad  un  massimo
di anni due; 
    f) il personale che riveste la qualifica di  ispettore  superiore
sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di  sostituto
commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter  del
decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come   modificato
dall'articolo  37,  comma  4,  lettera  e),  del  presente   decreto,
mantenendo  l'anzianita'  di  servizio  e  con   l'anzianita'   nella
qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; 
    g) il personale che riveste la qualifica di  ispettore  superiore
che ha maturato anzianita' nella stessa pari o superiore ad otto anni
e' promosso, nei limiti della disponibilita' dei  posti,  per  merito
comparativo alla qualifica di sostituto commissario; 
    h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma  14,  il
personale del ruolo dei direttori  tecnici,  profilo  di  biologo  ed
informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica  di
direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; 
    i) il personale che riveste la qualifica di vice perito,  profilo
di biologo ed informatico, del ruolo dei periti  tecnici,  assume  la
qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del  profilo  di
biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; 
    l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico
del  ruolo  dei  revisori  tecnici,  assume  la  qualifica  di   vice
sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
    m) il personale che riveste la qualifica di  agente  tecnico  del
ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente  tecnico
del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; 
    n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore -  commissario
coordinatore prevista dall'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  settembre  2006,  n.   276,   come
modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel  ruolo  e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; 
    o) il maestro vice direttore della banda musicale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore -
commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  settembre  2006,  n.   276,   come
modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel  ruolo  e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; 
    p) il personale nominato commissario  coordinatore  penitenziario
ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente  decreto  assume
la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera
dei funzionari del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nel  rispetto
dell'ordine  di  ruolo,  mantenendo   l'anzianita'   maturata   nella
qualifica; 
    q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma  5,  il
personale  nominato   commissario   capo   penitenziario   ai   sensi
dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di
commissario capo penitenziario  della  carriera  dei  funzionari  del
Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
    r) il personale nominato commissario  coordinatore  penitenziario
ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  6,  assume  la   qualifica   di
commissario coordinatore penitenziario della carriera dei  funzionari
del Corpo di  polizia  penitenziaria,  nel  rispetto  dell'ordine  di
ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; 
    s) il personale nominato commissario  coordinatore  penitenziario
ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  7,  assume  la   qualifica   di
commissario coordinatore penitenziario della carriera dei  funzionari
del Corpo di  polizia  penitenziaria,  nel  rispetto  dell'ordine  di
ruolo; 
    t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma  9,  il
personale  nominato   commissario   capo   penitenziario   ai   sensi
dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica  di  commissario  capo
penitenziario della carriera dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
    u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11,  il
personale  nominato   commissario   capo   penitenziario   ai   sensi
dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di  commissario  capo
penitenziario della carriera dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
    v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  42
del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o),  p),  q),
r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica
complessiva della carriera dei funzionari. 
  16. Agli assistente capo che al  1°  ottobre  2017  hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica  pari  o  superiore  a  otto  anni,  in
assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4,  comma  5,  del
decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  e'  attribuita  la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno  successivo
alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
  17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre  2017  hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica  pari  o  superiore  a  otto  anni,  in
assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15,  comma  5-ter,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  e'  attribuita  la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno  successivo
alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
  18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017  hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica pari o superiore  a  quattro  anni,  in
assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma  5,  del
decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  e'  attribuita  la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno  successivo
alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
  19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie  del  ruolo  ad
esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono  resi  indisponibili
un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 
  20.  La  riduzione  di  due  anni  della  permanenza  minima  nella
qualifica di ispettore, ai fini  dell'ammissione  allo  scrutinio  di
promozione alla qualifica di ispettore capo,  prevista  dall'articolo
8, comma 4, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  200,  si
applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10  del
medesimo decreto legislativo, in servizio alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi  1757  posti
per l'accesso al corso di aggiornamento  e  formazione  professionale
per la nomina alla qualifica di vice  sovrintendente  del  ruolo  dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami  -  n.  12
dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e'  anticipata
al 31 dicembre 2000. 
  22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto  al
comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali,
al  fine  di  assicurare  l'organico  sviluppo  della  carriera   dei
funzionari,  ai  fini  dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso   alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal
presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili
nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni  di
soprannumero sono riassorbite per effetto  della  progressione  nelle
qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 
  23.  Nelle  more  dell'applicazione  delle  disposizioni   previste
dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del  decreto  legislativo
21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo  40,  comma  1,
lettera c), del presente decreto, il personale continua ad  espletare
le  funzioni  attribuite   in   virtu'   della   disciplina   vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
  24. Nelle more dell'adeguamento, con  provvedimento  del  capo  del
Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,   alla   normativa
introdotta con il presente decreto  in  materia  di  progressione  in
carriera  del  personale  dei  ruoli  diversi  dalla   carriera   dei
funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  si  applicano,  in
quanto compatibili, i  criteri  relativi  agli  scrutini  per  merito
assoluto e comparativo approvati  con  P.D.G.  27  aprile  1996  e  4
ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 
  25. Al personale che accede,  rispettivamente,  alla  qualifica  di
assistente  capo,  di  sovrintendente,  sovrintendente  capo   e   di
sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle
previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del  decreto  legislativo
30  ottobre  1992,  n.  443,  ovvero  senza  alcuna  riduzione,  sono
applicate le riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva  qualifica
indicate  nell'allegata  tabella  C,  ai   fini   dell'accesso   alla
qualifica, al  parametro  e  alla  denominazione  ivi  indicati,  con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 
  26. Ai fini dell'attuazione di quanto  previsto  al  presente  Capo
sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 
  27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo  di  polizia
penitenziaria possono essere rideterminate con decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza  nuovi
o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  al  fine  di
adeguarne   la   consistenza   alle   esigenze    di    funzionalita'
dell'Amministrazione penitenziaria. 
  28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6  dell'articolo  5
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 
  29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei  ruoli  del
Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di  studio  puo'
essere conseguito entro la data di  svolgimento  della  prima  prova,
anche preliminare. 
  30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli
assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  d),  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37,
comma 2, lettera a) del presente decreto,  non  e'  richiesto  per  i
volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703  e  all'articolo
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al  31
dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 
  31.  Ai  fini  dell'accesso  ai  ruoli   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di  laurea  previsti  dalle
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e rilasciati secondo l'ordinamento  didattico  vigente  prima
del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
  32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita'  fisica,  psichica  ed
attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi  per  l'accesso
ai  ruoli  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nonche'  ai  fini
dell'accertamento dell'idoneita' fisica del  personale  coinvolto  in
eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero  in  episodi
che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno  ed
all'esterno       dell'Amministrazione,        il        Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita'  dei
medici delle Forze di Polizia  e  Forze  Armate  tramite  stipula  di
appositi accordi e convenzioni. 
  33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti  in
possesso dei prescritti requisiti,  e'  ammesso  a  partecipare,  nel
limite  numerico  dei  posti  complessivamente  vacanti  al   momento
dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina
ad  orchestrale  della  Banda   Musicale   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, da inquadrare come  terze  parti  b,  in  deroga  alla
ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle  tabelle
A, B e C, del decreto del Presidente della  Repubblica  18  settembre
2006,  n.  276,  fermo  restando  l'organico   complessivo   previsto
dall'articolo 1 del medesimo decreto.  In  corrispondenza  dei  posti
occupati  dai  vincitori  del  concorso  straordinario,   sono   resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della  Banda  Musicale,
anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino  alla  cessazione
dal servizio dei vincitori del concorso straordinario.  Le  modalita'
di svolgimento del concorso straordinario,  le  prove  di  esame,  la
valutazione dei  titoli,  la  composizione  della  Commissione  e  la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in
analogia a quanto previsto dagli  articoli  10  e  13,  del  medesimo
decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione  sono  quelli
previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai  quali,  ai  soli  fini  del
presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2  punti
per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi  presso  la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un  massimo
di punti 10. L'anzianita' di servizio  nel  ruolo  degli  orchestrali
della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre
dalla data della nomina nel ruolo stesso. 
  34. Gli orchestrali della  Banda  musicale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: 
    a) con qualifica di  ispettore  superiore  sostituto  commissario
assumono con decorrenza 1° gennaio 2017  la  qualifica  di  sostituto
commissario secondo l'ordine di ruolo  e  con  una  anzianita'  nella
qualifica corrispondente  all'anzianita'  nella  denominazione.  Agli
stessi, se in possesso di  anzianita'  nella  qualifica  superiore  o
uguale a quanto previsto dalla Tabella  F  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  settembre  2006,  n.   276,   come
modificata dall'articolo  44,  comma  4,  del  presente  decreto,  e'
attribuita  con  decorrenza  1°  ottobre  2017  la  denominazione  di
«coordinatore». 
    b) con qualifica di ispettore superiore, se in  possesso  di  una
anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita  dalla
Tabella F allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo  44,  comma  4,
del presente decreto, sono  promossi  alla  qualifica  superiore  con
decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio  per  merito  assoluto.
Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di  permanenza
previsto  dall'articolo  18,  comma  1-bis,  del   medesimo   decreto
presidenziale,  e'  computata  la  parte  eccedente   dell'anzianita'
maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo  risulta  una
anzianita' uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo
18, comma 1-bis,  agli  stessi  e'  attribuita  la  denominazione  di
«coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo  gli
orchestrali di cui alla lettera a); 
    c) con qualifica  di  ispettore  capo,  se  in  possesso  di  una
anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita  dalla
Tabella F allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo  44,  comma  4,
del presente decreto, sono  promossi  alla  qualifica  superiore  con
decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio  per  merito  assoluto.
Agli stessi, ai fini della promozione alla  qualifica  superiore,  e'
computata  la  parte   eccedente   dell'anzianita'   maturata   nella
precedente qualifica. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge
          28 dicembre 2012, n. 227,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 (Proroga delle missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e di stabilizzazione): 
              "Art. 2 (Disposizioni in materia di personale). - 1.  -
          4. (Omissis). 
              5. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  della
          Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
          con le missioni internazionali: 
              a) ai fini delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  per
          l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di  Stato,
          le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti,  di  cui
          alla tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   335,   e   successive
          modificazioni, possono essere utilizzate per le  assunzioni
          di agenti anche in eccedenza alla  dotazione  organica  del
          ruolo degli  agenti  e  assistenti  di  cui  alla  predetta
          tabella A. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel
          ruolo  degli  agenti  e  assistenti  sono  riassorbite  per
          effetto dei passaggi per qualunque causa del personale  del
          predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; 
              b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno
          2013,  ad  attivare  procedure  e   modalita'   concorsuali
          semplificate  per  l'accesso   alla   qualifica   di   vice
          sovrintendente,  nei  limiti  dei  posti   complessivamente
          disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              - Per l'articolo 28 del decreto legislativo 30  ottobre
          1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. 
              - Si riporta l'articolo 30-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: 
              "Art. 30-bis (Promozione alla  qualifica  di  ispettore
          superiore). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore si consegue: 
              a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo, al quale e' ammesso il  personale  avente  una
          anzianita'  di  otto  anni  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica di ispettore capo; 
              b) per il restante 50 per  cento  dei  posti,  mediante
          concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato
          al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
          riveste la qualifica di ispettore capo e  sia  in  possesso
          del diploma d'istruzione secondaria superiore che  consente
          l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
          universitario. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              - Si riportano gli articoli 93 e 205 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: 
              "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli  scrutini).  -
          L'impiegato sospeso ai sensi degli  articoli  91  e  92  e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 
              Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio  della
          Commissione di disciplina, il Ministro,  anche  se  non  ha
          disposto  la  sospensione  cautelare,  puo',   sentito   il
          Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio.". 
              "Art. 205  (Requisito  generale  di  ammissibilita'  ai
          concorsi, agli esami ed agli  scrutini  di  promozione).  -
          Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e  95,
          non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed  agli  scrutini
          di  promozione  gli  impiegati  che  nell'ultimo   triennio
          abbiano  riportato  un  giudizio  complessivo  inferiore  a
          «buono».". 
              - Per gli articoli 6, 10, 14,  15,  16,  17  e  18  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  si  vedano  le
          note all'art. 40. 
              - Per l'articolo 15 del decreto legislativo 30  ottobre
          1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  8  e  10  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art.  3
          della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia  di  riordino
          delle carriere del personale non  direttivo  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria): 
              "Art. 8 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1.
          Il   personale   del   Corpo   di   polizia   penitenziaria
          appartenente al ruolo degli ispettori e  sovrintendenti  di
          cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  ,  in
          servizio al 1° settembre 1995 e' inquadrato  in  ordine  di
          qualifica e di ruolo, anche in  sovrannumero  riassorbibile
          con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche  del
          ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole,  il
          trattamento economico in godimento: 
              a)  nella  qualifica  di   ispettore   superiore,   gli
          ispettori capo nonche'  gli  appartenenti  al  ruolo  degli
          ispettori che sono in possesso di un'anzianita' di servizio
          nel ruolo degli ispettori e nel grado di  maresciallo  capo
          del disciolto Corpo degli agenti di custodia non  inferiore
          ad otto anni; 
              b) nella qualifica di ispettore capo il  personale  che
          riveste la qualifica di ispettore; 
              c)  nella  qualifica  di  ispettore  il  personale  che
          riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello  che
          riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se
          piu' favorevole il trattamento economico in godimento; 
              d) nella qualifica di vice ispettore il  personale  che
          riveste  la  qualifica  di   sovrintendente   e   di   vice
          sovrintendente, ad eccezione  di  quello  inquadrato  nella
          qualifica  di  sovrintendente  capo  del  nuovo  ruolo  dei
          sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a  norma
          dell'art. 7, comma 1, del presente decreto. 
              2.  Il  personale  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          conserva, ai fini della  progressione  nella  qualifica  di
          ispettore superiore, i quattro  quinti  dell'anzianita'  di
          servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1,  lettera
          a) del decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443.  Il
          personale che  riveste  la  qualifica  di  vice  ispettore,
          inquadrato ai sensi della lettera c) del  comma  1,  matura
          l'anzianita' per la promozione alla qualifica di  ispettore
          capo, al compimento del quinto anno di  effettivo  servizio
          nella qualifica di inquadramento, conservando  l'anzianita'
          maturata nel ruolo degli  ispettori  prima  della  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  computa  secondo
          quanto  previsto  dall'art.  29,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 . 
              3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  per  il
          personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di
          anzianita'  residuo  per  l'ammissione  agli  scrutini   di
          promozione,  rispettivamente  ad  ispettore  superiore   ed
          ispettore capo, e' ridotto di un quinto. 
              4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c),
          proveniente  dal  ruolo   dei   sovrintendenti,   ai   fini
          dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica
          di  ispettore  e  ispettore  capo   conserva   l'anzianita'
          posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per  un  massimo  di
          due anni; per il personale di cui al comma 1,  lettera  d),
          del  presente  articolo,  ai  fini   dell'ammissione   allo
          scrutinio di promozione alla qualifica di  ispettore  capo,
          la  permanenza  minima  nella  qualifica  di  ispettore  e'
          ridotta di due anni.". 
              "Art. 10 (Concorsi, esami e scrutini  in  atto).  -  1.
          Sono fatte salve le procedure e  gli  effetti  relativi  ai
          concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di  promozione
          del personale appartenente ai ruoli  degli  ispettori,  dei
          sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in  corso  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2.  Il  personale  suddetto,  ove  consegua  nomine   o
          promozioni ai sensi del comma 1, e' inquadrato  secondo  le
          modalita' di cui agli  articoli  7,  8  e  9  del  presente
          decreto.". 
              - Per gli articoli 11, 20 e 21 del decreto  legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo  di
          polizia  penitenziaria),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, S.O. 
              - Per il testo degli articoli 703 e  2199  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  si  vedano  le  note
          all'art. 35. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 95,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. - 94. (Omissis). 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo . I decreti di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
              a) con riferimento ai corsi di cui al  presente  comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
              b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
              c) modalita' di attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              96. - 138. (Omissis).". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 10, 13, 14 e 18
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
          settembre 2006, n. 276: 
              "Art. 1 (Organico). - 1. La  dotazione  organica  della
          banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e'  cosi'
          determinata: 
              a) un maestro direttore; 
              b) un maestro vice direttore; 
              c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata. 
              2. L'organico  della  banda  musicale  e'  compreso  in
          quello del Corpo di polizia penitenziaria e  non  determina
          incrementi della dotazione complessiva. 
              3. Restano ferme le  procedure  autorizzatorie  di  cui
          all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni.". 
              "Art. 13 (Concorso per la nomina ad orchestrale). -  1.
          I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le
          seguenti prove: 
              a) esecuzione con lo strumento per il  quale  e'  stato
          bandito il concorso di un brano  da  concerto,  scelto  dal
          candidato,  e  di  uno  studio  di   adeguate   difficolta'
          tecniche, scelto dalla  commissione  giudicatrice  fra  tre
          proposti dal candidato; 
              b) lettura ed esecuzione a prima vista di  uno  o  piu'
          brani scelti dalla commissione; 
              c)  colloquio  vertente  su   nozioni   relative   alla
          struttura fisico-acustica ed alla  storia  dello  strumento
          suonato. 
              2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda  parte,
          le   suddette   prove   sono   integrate   dall'esecuzione,
          nell'insieme della banda, di uno  o  piu'  brani  a  scelta
          della  commissione  e  tratti  dal  repertorio   lirico   o
          sinfonico riguardante lo strumento suonato. 
              3. Per l'effettuazione delle prove  pratiche  in  banda
          previste dal  precedente  comma,  in  assenza  del  maestro
          direttore e del maestro vice direttore,  la  direzione  del
          complesso puo'  essere  affidata  ad  un  esperto  estraneo
          all'amministrazione. 
              4. Il  punteggio  complessivo  di  merito  delle  prove
          d'esame e' dato dalla  media  dei  punti  attribuiti  nelle
          singole prove. 
              5. L'esame si  intende  superato  se  il  candidato  ha
          riportato un punteggio non inferiore a  35/50  in  ciascuna
          prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a
          40/50. 
              6. Il punteggio di  merito  finale  per  la  formazione
          della graduatoria e'  dato  dalla  somma  della  media  dei
          punteggi riportati nelle  prove  d'esame  e  del  punteggio
          attribuito nella valutazione dei titoli.". 
              "Art. 14 (Valutazione dei titoli). - 1. Le categorie di
          titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio  massimo  da
          attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
              a) categoria I - titoli accademici: 
              1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori  di
          studi musicali e coreutici: fino a punti 8; 
              2) diploma in discipline delle  arti,  della  musica  e
          dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4; 
              b) categoria II - titoli didattici: 
              1)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso   gli
          istituti superiori di studi musicali e  coreutici  o  altri
          tipi di scuola: fino a punti 4; 
              c) categoria III - titoli professionali: 
              1)  attivita'  ed  incarichi   svolti   connessi   alla
          specifica professionalita': fino a punti 8. 
              2. Nell'ambito delle suddette categorie la  commissione
          esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri  di
          massima   per   la   valutazione   degli   stessi   e   per
          l'attribuzione  dei  relativi  punteggi;  annota  i  titoli
          valutati  ed  i  relativi  punteggi  su   apposite   schede
          individuali,  sottoscritte  da  tutti  i  componenti,   che
          saranno  allegate  al  fascicolo  concorsuale  di   ciascun
          candidato.". 
              - Per il testo degli articoli 10 e 18, comma 1-bis, del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre  2006,
          n. 276, si vedano le note all'art. 41.