Art. 44 Titoli valutabili 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 7; 2) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4; 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 4. B) titoli di cultura, fino a punti 10: 1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 2; 2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5; 4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5; 5) dottorato di ricerca, fino a punti 2; 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.