Art. 44 
 
 
Accesso al concordato preventivo e  al  giudizio  per  l'omologazione
                  degli accordi di ristrutturazione 
 
    1. Il tribunale, su  domanda  del  debitore  di  accedere  a  una
procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: 
    a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e  sessanta
giorni,  prorogabile  su  istanza  del  debitore   in   presenza   di
giustificati motivi e in assenza  di  domande  per  l'apertura  della
liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale
il debitore deposita la proposta  di  concordato  preventivo  con  il
piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e  la
documentazione di cui all'art. 39, comma 1,  oppure  gli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti; 
    b) nel caso di domanda di accesso alla  procedura  di  concordato
preventivo nomina un commissario giudiziale,  disponendo  che  questi
riferisca immediatamente al  tribunale  su  ogni  atto  di  frode  ai
creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  circostanza  o
condotta del debitore tali da  pregiudicare  una  soluzione  efficace
della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); 
    c) dispone gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e  all'attivita'  compiuta  ai
fini della  predisposizione  della  proposta  e  del  piano,  che  il
debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e  sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del  termine
fissato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a).  Con   la   medesima
periodicita', il debitore deposita  una  relazione  sulla  situazione
patrimoniale,  economica  e  finanziaria   che,   entro   il   giorno
successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su  richiesta  del
cancelliere; 
    d) in caso  di  nomina  del  commissario  giudiziale,  ordina  al
debitore il versamento, entro un termine perentorio non  superiore  a
dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura
necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del  comma
1, lettera a); 
    e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento,  a  cura  del
cancelliere, nel registro delle imprese. 
    2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del
pubblico ministero, con decreto non soggetto a  reclamo,  sentiti  il
debitore ed i creditori che hanno  proposto  ricorso  per  l'apertura
della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale
al  contraddittorio,  revoca  il  provvedimento  di  concessione  dei
termini quando accerta una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b) o quando vi  e'  stata  grave  violazione  degli  obblighi
informativi di cui al comma 1,  lettera  c).  Nello  stesso  modo  il
tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I termini di cui al comma 1, lettere a),  c)  e  d)  non  sono
soggetti a sospensione feriale dei termini. 
    4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione  di
accordi di ristrutturazione, la  nomina  del  commissario  giudiziale
deve essere disposta in presenza di istanze  per  la  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale. 
    5. Per le societa', la domanda  di  omologazione  di  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e la  domanda  di  concordato  preventivo
devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. 
    6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati  nel
registro delle  imprese  e  acquistano  efficacia  dal  giorno  della
pubblicazione. 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.