Art. 44 
 
Modifiche all'articolo 83 del  codice  della  giustizia  contabile  -
             Chiamata in giudizio su ordine del giudice 
 
  1. All'articolo  83  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Pluralita'  di
parti»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Nel  giudizio  per
responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in  causa  per
ordine del giudice.»; 
    c) al comma 2, le parole «Quando  il  fatto  dannoso  costituisce
ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti  nei
cui  confronti  deve  essere  assunta  la  decisione  devono   essere
convenute nello stesso processo. Qualora alcune  di  esse  non  siano
state convenute» sono sostituite dalle  seguenti:  «Quando  il  fatto
dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non  sono  state
convenute nello stesso processo,  se  si  tratta  di  responsabilita'
parziaria». 
 
          Note all'art. 44: 
 
              - Si riporta l'articolo 83 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 83 (Pluralita' di parti). - 1. Nel giudizio per
          responsabilita' amministrativa e' preclusa la  chiamata  in
          causa per ordine del giudice. 
                2. Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone
          ed alcune di esse non sono  state  convenute  nello  stesso
          processo, se si tratta  di  responsabilita'  parziaria,  il
          giudice tiene conto  di  tale  circostanza  ai  fini  della
          determinazione della minor somma  da  porre  a  carico  dei
          condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 
                (Omissis).».