Art. 44 
 
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore  dei
             lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) 
 
  1. Al fine di  garantire  misure  di  sostegno  al  reddito  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
Fondo denominato "Fondo per il reddito di  ultima  istanza"  volto  a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al  presente
comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l'anno 2020. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la  eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma  1  da  destinare,  in  via
eccezionale,  in  considerazione  della   situazione   di   emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei  professionisti  iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.
103. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.