(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 440)
                 Art. 440. (Art. 78 del Testo Unico) 
                        PRESCRIZIONI GENERALI 

 
  Le cisterne devono essere in  lamiera  di  acciaio,  o  in  lamiere
d'altro metallo quando cio' sia riconosciuto  ammissibile,  caso  per
caso, dal Ministero dei trasporti;  esse  e  i  loro  dispositivi  di
chiusura  devono  essere  costruiti  in  materiali  che  noti   siano
attaccati dal contenuto e non possano formare con questo combinazioni
nocive o pericolose. Le cisterne devono  essere  in  ogni  loro  pane
solide e ben fatte, in modo da poter  resistere  con  sicurezza  alle
sollecitazioni normali durante il trasporto.