Art. 441. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Per il trasporto in cisterne dei liquidi dal 1° al 3° e del 5° sono ammesse soltanto le cisterna previste ai punti a), ti) e c) seguenti: a) cisterne equipaggiate con dispositivi di aerazione muniti di una protezione contro la propagazione delle fiamme, e costruite in modo che non possano essere chiuse ermeticamente e che non permettono al liquido di fuoriuscire a seguito di sobbalzi durante il trasporto; b) cisterne equipaggiate di dispositivi di aerazione muniti di una protezione contro la propagazione delle fiamme, e chiusi da una valvola di sicurezza che si apra automaticamente per effetto di una pressione manometrica interna di 1,5 kg/cm2; c) cisterne a chiusura ermetica e perfettamente stagne, costruite senza giunti, ovvero saldate o chiodate. Per le cisterne saldate si devono usare acciai che possano essere saldati con ogni garanzia.