Art. 442. 
                         Dotazioni organiche 
  1. Le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  provinciali  della  scuola
materna, nonche' le  dotazioni  organiche  provinciali  della  scuola
media e degli istituti e scuole di istruzione  secondaria  superiore,
dei licei  artistici  e  degli  istituti  d'arte  sono  rideterminate
annualmente entro il 31 marzo. 
  2. L'organico provinciale della scuola elementare e' determinato ai
sensi dell'articolo 121. 
  3. A decorrere dall'anno scolastico  1994-1995  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle  effettive  esigenze  di  funzionamento
delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51. 
  4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli  organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.