Art. 443. 
              Dotazioni organiche dei posti di sostegno 
  1.  In  sede  di  definizione  degli  organici  si   procede   alla
determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei  bambini
o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in
modo da assicurare di regola un rapporto medio  di  un  docente  ogni
quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti  di  sostegno
per gli istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore  sono
determinati, nell'ambito dell'organico,  in  modo  da  assicurare  un
rapporto almeno pari  a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie
a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera  h),  della
legge 5 febbraio 1992 n.  104.  I  posti  di  sostegno  nella  scuola
elementare sono determinati  nell'organico  di  diritto  in  modo  da
assicurare un rapporto  medio  di  un  docente  ogni  quattro  alunni
portatori  di  handicap;  deroghe  a  tale  rapporto  possono  essere
autorizzate  in  organico  di  fatto,   in   presenza   di   handicap
particolarmente gravi per i quali  la  diagnosi  funzionale  richieda
interventi  maggiormente  individualizzati  e  nel  caso  di   alunni
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici  nelle  zone  di
montagna e nelle piccole isole. 
 
          Nota all'art. 443:
            - La legge n. 104/1992 detta  norme  per  la  tutela  dei
          diritti  della  persona  handicappata  e  per  la sua piena
          integrazione nella famiglia, nella sciuola,  nel  lavoro  e
          nella  societa';  il  suo  art.  42,  comma  6, lettera h),
          stabilisce uno stanziamento di 19 miliardi per il 1992 e di
          38 miliardi per  il  1993  per  l'assunzione  di  personale
          docente di sostegno nelle scuole secondarie superiori.