Art. 444. 
Criteri di determinazione delle  dotazioni  dei  ruoli  organici  del
   personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
   ed artistica. 
 
  1. Le dotazioni dei ruoli  organici  del  personale  docente  degli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  ed  artistica   sono
determinate  sulla  base  dell'accertamento  di  tutti  i  posti   di
insegnamento,  corrispondenti  a  cattedre  o   posti   orario,   che
funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo,  tenuto  conto
del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso. 
  2.  I  posti  orario  di  cui  all'articolo  441  sono   costituiti
prioritariamente  nell'ambito  di  ciascun  istituto  o   scuola   e,
successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni
di ore ai fini dell'istituzione  di  posti  di  ruolo  organico,  tra
istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e
comunque in numero non superiore a tre, per mezzo  di  raggruppamenti
fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo. 
  3. Le dotazioni organiche sono determinate,  su  base  provinciale,
dal provveditore agli studi, secondo modalita'  e  criteri  che,  nel
rispetto delle norme del presente testo  unico,  sono  stabiliti  dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da  emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro.