Art. 446 
                  Organici del personale educativo 
 
  1. I posti di organico  dei  ruoli  provinciali  delle  istitutrici
degli  educandati  femminili  dello  Stato,  dei  convitti  nazionali
femminili e dei convitti femminili annessi agli  istituti  tecnici  e
professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori  dei  convitti
nazionali  e  dei  convitti   annessi   agli   istituti   tecnici   e
professionali, ferma restando  l'unicita'  della  dotazione  organica
delle  singole  istituzioni  educative,  nonche'  l'identita'   delle
funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a
venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo  di
otto convittori,  un  posto  in  piu';  per  ogni  gruppo  di  dodici
seminconvittori, un posto. 
  2. A decorrere dall'anno scolastico  1994-1995  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste  dal  piano
di cui all'articolo 52. 
  3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli  organici
medesimi e  la  programmazione  delle  nuove  nomine  in  ruolo  sono
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4. 
  4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 
  5. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle
sedi di funzionamento del convitto. 
  6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai
sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
il Ministro del tesoro.