Art. 447. (Art. 78 del Testo Unico) DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI DEL 1° Per il trasporto dei liquidi del 1°, si devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari: a) Motore e tubo di scarico: il motore del veicolo destinato al trasporto di materie del 1° deve essere fabbricato e sistemato in modo tale da evitare ogni pericolo al carico a seguito di riscaldamento o di infiammazione; la stessa prescrizione vale per il tubo di scarico, che deve a tal fine essere opportunamente diretto o protetto; b) Serbatoio del combustibile: il serbatoio per il combustibile destinato ad alimentare il motore del veicolo deve essere sistemato in modo tale che, per quanto possibile, sia al riparo dagli urti e che in caso di fuoriuscita del combustibile, questo possa spandersi direttamente sul suolo. Il serbatoio non deve essere mai posto direttamente al disopra del tubo di scarico. Se il serbatoio contiene benzina, esso deve essere munito di un frangi-fiamma efficace che si adatti al foro di riempimento; c) Tubo di aspirazione: qualora il motore sia alimentato a benzina, la tubazione d'ammissione dell'aria deve essere munita di un filtro che possa servire da frangi-fiamma; d) Cabina: nessun materiale infiammabile deve essere impiegato per la costruzione della cabina tranne che per lo equipaggiamento dei sedili; e) Cisterne: le cisterne di capacita' superiore a 5000 litri devono essere munite di frangi-flutti o di pareti che le dividano in sezioni di volume non superiore a 5000 litri. Lo scarico e il riempimento delle cisterne devono potersi interrompere con dispositivi a chiusura rapida.