Art. 448. 
           Valutazione del servizio del personale docente 
 
  1. Il personale docente puo' chiedere la valutazione  del  servizio
prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio. 
  2. Alla valutazione  del  servizio  provvede  il  comitato  per  la
valutazione del servizio  di  cui  all'articolo  11,  sulla  base  di
apposita relazione del direttore didattico o  del  preside  che,  nel
caso in cui il docente  abbia  prestato  servizio  in  altra  scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione. 
  3.  La  valutazione  e'  motivata  tenendo  conto  delle   qualita'
intellettuali, della preparazione culturale  e  professionale,  anche
con riferimento  a  eventuali  pubblicazioni,  della  diligenza,  del
comportamento nella scuola, dell'efficacia  dell'azione  educativa  e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari,  dell'attivita'  di
aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di  sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei rapporti con le  famiglie  degli  alunni,  nonche'  di  attivita'
speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga  a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in  relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio. 
  4. Avverso la  valutazione  del  servizio  e'  ammesso  ricorso  al
provveditore agli  studi  che,  sentita  la  competente  sezione  per
settore scolastico del consiglio scolastico  provinciale,  decide  in
via definitiva.