Art. 449. Congedo ordinario 1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni non lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. 2. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile. 3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attivita' didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. 4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. 5. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate aggiunte al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio. 6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.