Art. 45 (L-R)
                 Documentazione mediante esibizione

  1.  I  dati  relativi  a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti
di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono
essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E'
fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o
esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
attestanti  stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  esibito.  E',
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli  esercenti  di  pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel
corso  del  procedimento,  la  veridicita'  e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
  2.   Nei   casi  in  cui  l'amministrazione  procedente  acquisisce
informazioni  relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o
di  riconoscimento  in  corso di validita', la registrazione dei dati
avviene   attraverso   l'acquisizione  della  copia  fotostatica  non
autenticata del documento stesso. (R)
  3.  Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento di
identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere
comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel  documento  non  hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)