Art. 45. 
                 Applicazione delle misure cautelari 
 
  1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita' dell'ente per un illecito  amministrativo  dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi  che  fanno  ritenere
concreto il pericolo  che  vengano  commessi  illeciti  della  stessa
indole di quello per cui  si  procede,  il  pubblico  ministero  puo'
richiedere  l'applicazione  quale  misura  cautelare  di  una   delle
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,  presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive  gia'
depositate. 
  2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche  le  modalita'  applicative  della  misura.  Si  osservano   le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. 
  3. In luogo della misura cautelare interdittiva,  il  giudice  puo'
nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo  15  per  un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. 
 
          Nota all'art. 45: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  292  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 
              2.  L'ordinanza  che  dispone   la   misura   cautelare
          contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: 
                a) le generalita' dell'imputato o quanto altro  valga
          a identificarlo; 
                b)   la   descrizione   sommaria   del   fatto    con
          l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; 
                c) l'esposizione delle specifiche esigenze  cautelari
          e degli indizi  che  giustificano  in  concreto  la  misura
          disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da  cui
          sono desunti  e  dei  motivi  per  i  quali  essi  assumono
          rilevanza, tenuto conto anche  del  tempo  trascorso  dalla
          commissione del reato; 
                c-bis) l'esposizione dei  motivi  per  i  quali  sono
          stati ritenuti non rilevanti  gli  elementi  forniti  dalla
          difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della
          custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
          e specifiche ragioni  per  le  quali  le  esigenze  di  cui
          all'art. 274  non  possono  essere  soddisfatte  con  altre
          misure; 
                d) la fissazione della data di scadenza della misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274; 
                e) la data e la sottoscrizione del giudice. 
              2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la  sottoscrizione
          dell'ausiliario  che  assiste  il   giudice,   il   sigillo
          dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione  del  luogo  in
          cui probabilmente si trova l'imputato. 
              2-ter.  L'ordinanza  e'  nulla  se  non   contiene   la
          valutazione  degli   elementi   a   carico   e   a   favore
          dell'imputato,  di  cui  all'art.  358,  nonche'   all'art.
          327-bis. 
              3. L'incertezza circa  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti  la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.".