ART. 45
   (coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi)

   1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
definiscono le modalita' per l'armonizzazione, il coordinamento e, se
possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale  con  le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione
delle opere.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
integrano  e  specificano,  in relazione alle rispettive disposizioni
legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.