Art. 45.

                      Tutela della riservatezza

  1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41
adottano  adeguate  misure  per  assicurare  la  massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti
e  i  documenti  in  cui sono indicate le generalita' di tali persone
sono   custoditi   sotto  la  diretta  responsabilita'  del  titolare
dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
  2.  Gli  ordini  professionali  di  cui  all'articolo  43, comma 2,
adottano  adeguate  misure  per  assicurare  la  massima riservatezza
dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli
atti  e  i  documenti  in  cui  sono  indicate le generalita' di tali
persone   sono   custoditi   sotto  la  diretta  responsabilita'  del
presidente o di un soggetto da lui delegato.
  3.  La  UIF,  la  Guardia  di  finanza  e la DIA possono richiedere
ulteriori  informazioni  ai  fini dell'analisi o dell'approfondimento
investigativo   della  segnalazione  ai  sensi  dell'articolo  47  al
soggetto  che  ha  effettuato  la  segnalazione  secondo  le seguenti
modalita':
    a)  nel  caso  di segnalazione effettuata con le modalita' di cui
agli   articoli   42   e   44,   le   informazioni   sono   richieste
all'intermediario  finanziario  o  alla  societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a);
    b)  nel  caso  degli  ordini  professionali  individuati ai sensi
dell'articolo  43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine
competente;
    c)  nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non
si  avvale  dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di
cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e
14,  le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate
misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
  4.  La  trasmissione  delle segnalazioni di operazioni sospette, le
eventuali   richieste  di  approfondimenti,  nonche'  gli  scambi  di
informazioni,  attinenti  alle  operazioni sospette segnalate, tra la
UIF,  la  Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli
ordini  professionali  avvengono  per  via  telematica, con modalita'
idonee  a  garantire  la riferibilita' della trasmissione dei dati ai
soli  soggetti  interessati,  nonche' l'integrita' delle informazioni
trasmesse.
  5.  La  UIF,  la  Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla
base  di  protocolli  d'intesa  e  sentito  il  Comitato di sicurezza
finanziaria,  adeguate  misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
  6.  In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e
347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche
che  hanno  effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
  7.  L'identita'  delle  persone  fisiche  puo' essere rivelata solo
quando  l'autorita'  giudiziaria,  con  decreto  motivato, lo ritenga
indispensabile  ai  fini  dell'accertamento  dei reati per i quali si
procede.
  8.  Fuori  dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di
atti  o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza   dell'identita'   delle   persone   fisiche  che  hanno
effettuato le segnalazioni.
 
          Note all'art. 45:
              -  Per  il  testo  all'art. 331 del c.p.p. si vedano le
          note all'art. 9.
              Il  testo  dell'articolo  347  del  codice di procedura
          penale e' il seguente:
              «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1.  Aquisita  la  notizia di reato, la polizia giudiziaria,
          senza   ritardo,   riferisce  al  pubblico  ministero,  per
          iscritto,  gli  elementi  essenziali  del fatto e gli altri
          elementi  sino  ad  allora  raccolti, indicando le fonti di
          prova  e  le  attivita'  compiute, delle quali trasmette la
          relativa documentazione.
              2.   Comunica,   inoltre,   quando   e'  possibile,  le
          generalita',   il  domicilio  e  quanto  altro  valga  alla
          identificazione  della  persona  nei  cui confronti vengono
          svolte  le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di
          coloro  che  siano  in  grado  di  riferire  su circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
              2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
          prevista  l'assistenza  del difensore della persona nei cui
          confronti  vengono  svolte  le  indagini,  la comunicazione
          della  notizia  di  reato  e' trasmessa al piu' tardi entro
          quarantotto   ore   dal   compimento  dell'atto,  salve  le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
              3.   Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
          ogni   caso,  quando  sussistono  ragioni  di  urgenza,  la
          comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente
          anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire
          senza  ritardo  quella  scritta  con  le  indicazioni  e la
          documentazione previste dai commi 1 e 2.
              4.  Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».