Art. 45.
               (Modifiche al libro primo del codice di
                          procedura civile)

1.  All'articolo  7  del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  al primo comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinquemila euro";
 b)   al  secondo  comma,  le  parole:  "lire  trenta  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";
 c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali".
2.  L'articolo  38  del  codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per
valore  e  quella  per territorio sono eccepite, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di
incompetenza  per  territorio  si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori  dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite
aderiscono  all'indicazione del giudice competente per territorio, la
competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei  casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre
l'udienza di cui all'articolo 183.
Le  questioni  di  cui  ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della  competenza,  in base a quello che risulta dagli atti e, quando
sia  reso  necessario  dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del
giudice, assunte sommarie informazioni".
3.  All'articolo  39 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se  una  stessa  causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio,  dichiara  con  ordinanza  la  litispendenza  e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo";
 b)  al  secondo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "sentenza" e'
sostituita dalla seguente: "ordinanza";
 c)  al  terzo  comma  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:
"ovvero dal deposito del ricorso".
4.  Agli  articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di
procedura   civile,la   parola:   "sentenza",   ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: "ordinanza".
5.  All'articolo  43 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma, le parole: "La sentenza" sono sostituite dalle
seguenti:  "Il  provvedimento" e la parola: "impugnata" e' sostituita
dalla seguente: "impugnato";
 b) al terzo comma, le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle
seguenti: "dell' ordinanza".
6.  Al  primo  comma  dell'articolo 50 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  la  parola:  "sentenza",  ovunque  ricorre,  e' sostituita dalla
seguente: "ordinanza";
 b) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
7.  All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
"Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta
la  ricusazione,  provvede sulle spese e puo' condannare la parte che
l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250".
8.  All'articolo  67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 250 a euro 500".
9.  Al  terzo  comma  dell'articolo 83 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero  della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato";
 b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o
su  documento  informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto  all'atto  cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";
 c)  dopo  il  terzo  periodo e' aggiunto il seguente: "Se la procura
alle  liti  e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che
si  costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica  autenticata  con  firma  digitale,  nel  rispetto  della
normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la sottoscrizione, la
trasmissione  e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in
via telematica".
10.  Al  primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile,
il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Se accoglie la
domanda  in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa,
condanna  la  parte  che  ha  rifiutato  senza giustificato motivo la
proposta  al  pagamento  delle  spese  del  processo maturate dopo la
formulazione  della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 92".
11.  All'articolo  92, secondo comma, del codice di procedura civile,
le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati
nella  motivazione,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "o concorrono
altre  gravi  ed  eccezionali  ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione,".
12.  All'articolo  96  del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"In  ogni  caso,  quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91,  il  giudice,  anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente  al  pagamento,  a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata".
13.  All'articolo  101 del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Se  ritiene  di  porre  a  fondamento  della decisione una questione
rilevata  d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle
parti,  a  pena  di nullita', un termine, non inferiore a venti e non
superiore  a  quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in
cancelleria   di   memorie  contenenti  osservazioni  sulla  medesima
questione".
14.  L'articolo  115 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  115.  -  (Disponibilita' delle prove). - Salvi i casi previsti
dalla  legge,  il  giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove  proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il  giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della  decisione  le  nozioni  di  fatto  che  rientrano nella comune
esperienza".
15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le
parole:  "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 250 a euro 1.500".
16.  All'articolo  120 del codice di procedura civile, il primo comma
e' sostituito dal seguente:
"Nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  della  decisione di merito puo'
contribuire  a  riparare  il  danno,  compreso  quello  derivante per
effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di
parte,  puo'  ordinarla  a  cura  e  spese  del soccombente, mediante
inserzione  per  estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente  indicate,  in  una  o  piu'  testate  giornalistiche,
radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati".
17.  Al  secondo  comma  dell'articolo  132  del  codice di procedura
civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4)  la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione".
18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Se  l'atto  da notificare o comunicare e' costituito da un documento
informatico  e  il  destinatario  non  possiede  indirizzo  di  posta
elettronica    certificata,   l'ufficiale   giudiziario   esegue   la
notificazione  mediante  consegna  di una copia dell'atto su supporto
cartaceo,  da  lui  dichiarata  conforme all'originale, e conserva il
documento  informatico  per  i  due  anni  successivi.  Se richiesto,
l'ufficiale  giudiziario  invia  l'atto  notificato  anche attraverso
strumenti  telematici  all'indirizzo  di posta elettronica dichiarato
dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo  procuratore,  ovvero
consegna  ai  medesimi,  previa  esazione dei relativi diritti, copia
dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile";
 b)  al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente:
"quarto".
19.  All'articolo  153 del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"La  parte  che  dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa  non  imputabile  puo'  chiedere al giudice di essere rimessa in
termini.  Il  giudice  provvede  a norma dell'articolo 294, secondo e
terzo comma".
 
          Note all'art. 45:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  codice  di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  7  (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
          di  pace  e' competente per le cause relative a beni mobili
          di  valore  non  superiore  a cinquemila euro, quando dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
             Il  giudice  di pace e' altresi' competente per le cause
          di  risarcimento  del  danno prodotto dalla circolazione di
          veicoli  e di natanti, purche' il valore della controversia
          non superi ventimila euro.
             [Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite
          di  valore  di  cui  al  secondo  comma,  per  le  cause di
          opposizione  alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  salvo  che  con la sanzione pecuniaria sia
          stata   anche   applicata   una   sanzione   amministrativa
          accessoria.  Resta  ferma  la  competenza  del  pretore  in
          funzione   di   giudice  del  lavoro  e  per  le  cause  di
          opposizione  alle  ingiunzioni  in materia di previdenza ed
          assistenza obbligatorie].
             E' competente qualunque ne sia il valore:
              1)  per  le cause relative ad apposizione di termini ed
          osservanza   delle  distanze  stabilite  dalla  legge,  dai
          regolamenti  o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento degli
          alberi e delle siepi;
              2)  per le cause relative alla misura ed alle modalita'
          d'uso dei servizi di condominio di case;
              3)  per  le cause relative a rapporti tra proprietari o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia  di  immissioni  di  fumo  o di calore, esalazioni,
          rumori,  scuotimenti  e simili propagazioni che superino la
          normale tollerabilita';
              3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
          da  ritardato  pagamento  di  prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali.
             [4)   per   le   cause   di  opposizione  alle  sanzioni
          amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309].».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause). - Se una
          stessa  causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
          successivamente  adito,  in  qualunque  stato  e  grado del
          processo,   anche  d'ufficio,  dichiara  con  ordinanza  la
          litispendenza  e  dispone  la cancellazione della causa dal
          ruolo.
             Nel   caso   di  continenza  di  cause,  se  il  giudice
          preventivamente  adito  e'  competente  anche  per la causa
          proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con
          ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro
          il  quale  le  parti debbono riassumere la causa davanti al
          primo  giudice.  Se  questi  non e' competente anche per la
          causa  successivamente  proposta,  la  dichiarazione  della
          continenza   e  la  fissazione  del  termine  sono  da  lui
          pronunciate.
             La  prevenzione e' determinata dalla notificazione della
          citazione ovvero dal deposito del ricorso.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 40, 42, 44, 45, 47
          e  49 del codice di procedura civile, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  40  (Connessione).  -  Se sono proposte davanti a
          giudici  diversi  piu'  cause  le  quali,  per  ragione  di
          connessione,  possono essere decise in un solo processo, il
          giudice   fissa   con   ordinanza  alle  parti  un  termine
          perentorio  per  la  riassunzione  della  causa accessoria,
          davanti  al  giudice  della causa principale, e negli altri
          casi davanti a quello preventivamente adito.
             La  connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne'
          rilevata  d'ufficio  dopo la prima udienza, e la rimessione
          non  puo'  essere  ordinata  quando  lo  stato  della causa
          principale   o   preventivamente   proposta   non  consente
          l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
             Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le
          cause,  cumulativamente proposte o successivamente riunite,
          debbono  essere trattate e decise col rito ordinario, salva
          l'applicazione  del  solo  rito speciale quando una di tali
          cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
             Qualora   le   cause   connesse   siano  assoggettate  a
          differenti  riti  speciali debbono essere trattate e decise
          col  rito  previsto  per  quella  tra esse in ragione della
          quale  viene determinata la competenza o, in subordine, col
          rito previsto per la causa di maggior valore.
             Se  la  causa  e'  stata trattata con un rito diverso da
          quello  divenuto  applicabile  ai sensi del terzo comma, il
          giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
             Se  una  causa  di  competenza  del  giudice di pace sia
          connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
          36  con  altra  causa  di  competenza  [del  pretore o] del
          tribunale,  le  relative  domande  possono  essere proposte
          innanzi  [al pretore o] al tribunale affinche' siano decise
          nello stesso processo.
             Se  le  cause  connesse  ai  sensi  del sesto comma sono
          proposte  davanti  al  giudice  di pace e [al pretore o] al
          tribunale,  il  giudice  di  pace  deve  pronunziare  anche
          d'ufficio  la  connessione  a  favore  [del  pretore o] del
          tribunale.».
             «Art.  42  (Regolamento  necessario  di  competenza).  -
          L'ordinanza  che,  pronunciando  sulla  competenza anche ai
          sensi  degli  articoli  39 e 40, non decide il merito della
          causa  e  i provvedimenti che dichiarano la sospensione del
          processo  ai  sensi  dell'art. 295 possono essere impugnati
          soltanto con istanza di regolamento di competenza.».
             «Art.  44  (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla
          competenza).  -  L'  ordinanza  che,  anche  a  norma degli
          articoli  39  e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che
          l'ha  pronunciata,  se  non  e' impugnata con la istanza di
          regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata
          e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e'
          riassunta  nei  termini  di  cui  all'art. 50, salvo che si
          tratti  di  incompetenza  per materia o di incompetenza per
          territorio nei casi previsti nell'art. 28.».
             «Art. 45 (Conflitto di competenza). - Quando, in seguito
          all'ordinanza  che  dichiara  la  incompetenza  del giudice
          adito  per  ragione di materia o per territorio nei casi di
          cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 50 e'
          riassunta  davanti  ad altro giudice, questi, se ritiene di
          essere  a  sua  volta  incompetente,  richiede d'ufficio il
          regolamento di competenza.».
             «Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza). -
          L'istanza  di  regolamento  di  competenza  si propone alla
          Corte   di   cassazione   con   ricorso   sottoscritto  dal
          procuratore  o  dalla  parte,  se  questa  si e' costituita
          personalmente.
             Il  ricorso deve essere notificato alle parti che non vi
          hanno  aderito entro il termine perentorio di trenta giorni
          dalla  comunicazione  dell'ordinanza  che abbia pronunciato
          sulla  competenza  o  dalla notificazione dell'impugnazione
          ordinaria  nel  caso  previsto  nell'art. 43 secondo comma.
          L'adesione   delle   parti   puo'   risultare  anche  dalla
          sottoscrizione del ricorso.
             La  parte  che  propone  l'istanza,  nei  cinque  giorni
          successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti,
          deve  chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali
          pendono  i  processi che i relativi fascicoli siano rimessi
          alla  cancelleria  della  Corte  di cassazione. Nel termine
          perentorio  di venti giorni dalla stessa notificazione deve
          depositare  nella  cancelleria  il  ricorso con i documenti
          necessari.
             Il  regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal
          giudice,  il  quale  dispone la rimessione del fascicolo di
          ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.
             Le   parti   alle  quali  e'  notificato  il  ricorso  o
          comunicata  l'ordinanza  del  giudice,  possono,  nei venti
          giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte
          di cassazione scritture difensive e documenti.».
             «Art.  49 (Ordinanza di regolamento di competenza). - Il
          regolamento  e'  pronunciato  con  ordinanza  in  camera di
          consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del
          termine previsto nell'art. 47, ultimo comma.
             Con  l'ordinanza  la Corte di cassazione statuisce sulla
          competenza,   da'   i   provvedimenti   necessari   per  la
          prosecuzione  del  processo davanti al giudice che dichiara
          competente  e  rimette, quando occorre, le parti in termini
          affinche' provvedano alla loro difesa.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  43  (Regolamento facoltativo di competenza). - Il
          provvedimento  che  ha pronunciato sulla competenza insieme
          col   merito   puo'   essere  impugnato  con  l'istanza  di
          regolamento  di competenza, oppure nei modi ordinari quando
          insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella
          sul merito.
             La  proposizione  dell'impugnazione ordinaria non toglie
          alle  altre  parti  la  facolta'  di  proporre l'istanza di
          regolamento.
             Se   l'istanza   di   regolamento   e'   proposta  prima
          dell'impugnazione  ordinaria, i termini per la proposizione
          di   questa  riprendono  a  decorrere  dalla  comunicazione
          dell'ordinanza  che  regola  la  competenza; se e' proposta
          dopo, si applica la disposizione dell'art. 48.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.   50   (Riassunzione   della   causa).   -  Se  la
          riassunzione  della  causa  davanti  al  giudice dichiarato
          competente  avviene  nel termine fissato nell'ordinanza dal
          giudice   e  in  mancanza  in  quello  di  tre  mesi  dalla
          comunicazione     dell'ordinanza     di    regolamento    o
          dell'ordinanza  che  dichiara  l'incompetenza  del  giudice
          adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
             Se  la riassunzione non avviene nei termini su indicati,
          il processo si estingue.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  54  (Ordinanza  sulla ricusazione). - L'ordinanza
          che  accoglie  il  ricorso  designa  il  giudice  che  deve
          sostituire quello ricusato.
             La  ricusazione  e'  dichiarata inammissibile, se non e'
          stata  proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art.
          52.
             Il   giudice,   con   l'ordinanza   con   cui   dichiara
          inammissibile  o  rigetta  la  ricusazione,  provvede sulle
          spese  e  puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una
          pena pecuniaria non superiore a euro 250.
             Dell'ordinanza  e'  data  notizia  dalla  cancelleria al
          giudice  e  alle  parti,  le  quali debbono provvedere alla
          riassunzione  della  causa  nel  termine  perentorio di sei
          mesi.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  67  (Responsabilita'  del  custode).  -  Ferme le
          disposizioni  del  codice penale, il custode che non esegue
          l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una
          pena pecuniaria da euro 250 a euro 500.
             Egli  e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle
          parti,  se  non  esercita  la  custodia  da  buon  padre di
          famiglia.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  83  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  83(Procura  alle  liti). - Quando la parte sta in
          giudizio  col ministero di un difensore, questi deve essere
          munito di procura.
             La  procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
          deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
          autenticata.
             La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o
          a  margine della citazione, del ricorso, del controricorso,
          della  comparsa  di risposta o d'intervento, del precetto o
          della  domanda  d'intervento  nell'esecuzione, ovvero della
          memoria  di  nomina  del  nuovo difensore, in aggiunta o in
          sostituzione  del  difensore  originariamente designato. In
          tali  casi  l'autografia  della  sottoscrizione della parte
          deve  essere  certificata  dal  difensore.  La  procura  si
          considera  apposta  in  calce anche se rilasciata su foglio
          separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui
          si   riferisce,   o   su   documento  informatico  separato
          sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si
          riferisce  mediante  strumenti informatici, individuati con
          apposito  decreto  del  Ministero  della  giustizia.  Se la
          procura  alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo,
          il   difensore  che  si  costituisce  attraverso  strumenti
          telematici  ne  trasmette  la copia informatica autenticata
          con  firma  digitale,  nel  rispetto della normativa, anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          trasmessi in via telematica.
             La procura speciale si presume conferita soltanto per un
          determinato  grado  del  processo,  quando nell'atto non e'
          espressa volonta' diversa.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  91  (Condanna  alle  spese). - Il giudice, con la
          sentenza  che chiude il processo davanti a lui, condanna la
          parte   soccombente   al  rimborso  delle  spese  a  favore
          dell'altra  parte  e ne liquida l'ammontare insieme con gli
          onorari  di  difesa.  Se  accoglie la domanda in misura non
          superiore  all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
          parte   che  ha  rifiutato  senza  giustificato  motivo  la
          proposta  al  pagamento  delle  spese del processo maturate
          dopo  la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
          dal secondo comma dell'art. 92.
             Le  spese  della sentenza sono liquidate dal cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della  sentenza,  del  titolo esecutivo e del precetto sono
          liquidate  dall'ufficiale  giudiziario  con nota in margine
          all'originale e alla copia notificata.
             I  reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287  e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  92  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.   92   (Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
          Compensazione  delle  spese). - Il giudice, nel pronunciare
          la  condanna  di cui all'art. precedente, puo' escludere la
          ripetizione  delle  spese sostenute dalla parte vincitrice,
          se    le   ritiene   eccessive   o   superflue;   e   puo',
          indipendentemente  dalla  soccombenza, condannare una parte
          al  rimborso  delle  spese,  anche non ripetibili, che, per
          trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
          all'altra parte.
             Se  vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
          ed   eccezionali  ragioni,  esplicitamente  indicate  nella
          motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
          intero, le spese tra le parti.
             Se  le  parti  si sono conciliate, le spese si intendono
          compensate,  salvo che le parti stesse abbiano diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del  codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  96  (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
          parte,  la  condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
             Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
          e'  stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
          domanda  giudiziale,  o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
          iniziata  o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
          parte   danneggiata  condanna  al  risarcimento  dei  danni
          l'attore  o  il creditore procedente, che ha agito senza la
          normale  prudenza.  La  liquidazione  dei  danni e' fatta a
          norma del comma precedente.
             In  ogni  caso,  quando  pronuncia  sulle spese ai sensi
          dell'art.  91,  il  giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
          condannare  la  parte  soccombente  al  pagamento, a favore
          della    controparte,    di   una   somma   equitativamente
          determinata.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  101  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art. 101 (Principio del contraddittorio). - Il giudice,
          salvo  che  la legge disponga altrimenti, non puo' statuire
          sopra  alcuna  domanda,  se  la  parte  contro  la quale e'
          proposta   non  e'  stata  regolarmente  citata  e  non  e'
          comparsa.
             Se  ritiene  di  porre  a fondamento della decisione una
          questione   rilevata   d'ufficio,  il  giudice  riserva  la
          decisione,  assegnando  alle  parti, a pena di nullita', un
          termine,  non  inferiore a venti e non superiore a quaranta
          giorni  dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria
          di   memorie   contenenti   osservazioni   sulla   medesima
          questione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  118  (Ordine d'ispezione di persone e di cose). -
          Il   giudice  puo'  ordinare  alle  parti  e  ai  terzi  di
          consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
          le  ispezioni  che  appaiono indispensabili per conoscere i
          fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
          danno  per  la parte o per il terzo, e senza costringerli a
          violare  uno  dei segreti previsti negli articoli 351 e 352
          del Codice di procedura penale.
             Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto
          motivo,   il   giudice  puo'  da  questo  rifiuto  desumere
          argomenti di prova a norma dell'art. 116 secondo comma.
             Se  rifiuta  il terzo, il giudice lo condanna a una pena
          pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  120  (Pubblicita'  della sentenza). - Nei casi in
          cui   la   pubblicita'   della  decisione  di  merito  puo'
          contribuire  a riparare il danno, compreso quello derivante
          per  effetto di quanto previsto all'art. 96, il giudice, su
          istanza  di  parte,  puo'  ordinarla  a  cura  e  spese del
          soccombente,   mediante  inserzione  per  estratto,  ovvero
          mediante   comunicazione,   nelle   forme  specificatamente
          indicate,   in   una   o   piu'   testate   giornalistiche,
          radiofoniche  o  televisive  e  in  siti  internet  da  lui
          designati.
             Se  l'inserzione  non  avviene nel termine stabilito dal
          giudice,  puo'  procedervi la parte a favore della quale e'
          stata   disposta,   con   diritto   a   ripetere  le  spese
          dall'obbligato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  132  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  132  (Contenuto della sentenza). - La sentenza e'
          pronunciata   in   nome   del   popolo   italiano   e  reca
          l'intestazione: Repubblica Italiana.
             Essa deve contenere:
              1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
              2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
              3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle
          parti;
              4)  la  concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
          diritto della decisione;
              5)  il  dispositivo,  la  data della deliberazione e la
          sottoscrizione del giudice.
             La   sentenza   emessa   dal   giudice   collegiale   e'
          sottoscritta   soltanto   dal   presidente  e  dal  giudice
          estensore.  Se  il  presidente  non  puo' sottoscrivere per
          morte   o   per   altro   impedimento,  la  sentenza  viene
          sottoscritta  dal  componente  piu'  anziano  del collegio,
          purche'   prima   della   sottoscrizione   sia   menzionato
          l'impedimento;  se  l'estensore  non  puo' sottoscrivere la
          sentenza  per  morte  o altro impedimento e' sufficiente la
          sottoscrizione  del  solo  presidente,  purche' prima della
          sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  137  (Notificazioni).  - Le notificazioni, quando
          non  e'  disposto  altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero o del cancelliere.
             L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
          consegna  al  destinatario  di copia conforme all'originale
          dell'atto da notificarsi.
             Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un
          documento   informatico  e  il  destinatario  non  possiede
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata, l'ufficiale
          giudiziario  esegue  la  notificazione mediante consegna di
          una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
          conforme all'originale, e conserva il documento informatico
          per  i  due  anni  successivi.  Se  richiesto,  l'ufficiale
          giudiziario   invia   l'atto  notificato  anche  attraverso
          strumenti  telematici  all'indirizzo  di  posta elettronica
          dichiarato  dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo
          procuratore,  ovvero  consegna ai medesimi, previa esazione
          dei   relativi  diritti,  copia  dell'atto  notificato,  su
          supporto informatico non riscrivibile.
             Se  la  notificazione  non  puo' essere eseguita in mani
          proprie  del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
          secondo   comma   dell'art.  143,  l'ufficiale  giudiziario
          consegna  o  deposita  la  copia dell'atto da notificare in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
          relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
          stesso.  Sulla  busta  non sono apposti segni o indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
             Le  disposizioni  di  cui  al  quarto comma si applicano
          anche   alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto  di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  153  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  153 (Improrogabilita' dei termini perentori). - I
          termini   perentori   non   possono   essere  abbreviati  o
          prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
             La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
          causa  ad  essa  non imputabile puo' chiedere al giudice di
          essere  rimessa  in  termini.  Il  giudice provvede a norma
          dell'art. 294, secondo e terzo comma.».