ART. 45
         (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   72  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente: "1. Chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi
o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina
di   cui   all'articolo   70,  comma 1,  attesta,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  le  stesse  siano  conformi,  al momento della
consegna  a  chi  acquisti,  riceva  in  uso,  noleggio  o  locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.";
   b) al  comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse;
la  parola:  "conduttore"  e' sostituita dalla seguente:"operatore" e
dopo  le parole: "disposizioni del presente titolo" sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti:  "e,  ove  si  tratti  di  attrezzature  di  cui
all'articolo   73,   comma 5,   siano  in  possesso  della  specifica
abilitazione ivi prevista".