Art. 45 Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.