Art. 45 
 
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.