Art. 45 
 
                  Disposizioni in materia edilizia 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi
da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme
parere dello stesso Consiglio."; 
    b) all'articolo 59, comma 2, le parole ",  sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono eliminate. 
  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". 
  4.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,  le  parole:  "Presidente  del
Consiglio dei Ministri" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti".