Art. 45 
 
                          Contratto di rete 
 
  1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle  parole
«deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33  e'
sostituito dal seguente. 
  «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al  comma  4-quater,
il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 25 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese  aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: » 
  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in  legge  n.  33  del  9  aprile  2009  e'
aggiunto infine il seguente periodo. 
  «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica». 
  3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.