Art. 45.
                         (Limiti di impegno)

   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di
impegno  di  cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
   2.  Per  la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio   del   nuovo  polo  esterno  della  Fiera  di  Milano  sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
   3.  Per  la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono
autorizzati,  rispettivamente,  limiti  di impegno quindicennali di 1
milione  di  euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2003.
   4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all'articolo  144,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
 
             Nota all'art. 45:
                 -  Il  testo  dell'art.  144,  comma  5  della legge
          23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente:
                 "5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi
          calamitosi   o   da   eccezionali  avversita'  atmosferiche
          verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle
          zone  definite  dalle  ordinanze  del Ministro dell'interno
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, il
          Dipartimento   della  protezione  civile  provvede  con  le
          modalita'   e  le  procedure  di  cui  al  comma  4  ed  e'
          autorizzato  a  concorrere  con  contributi in favore delle
          regioni  che  contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in
          aggiunta  alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento
          medesimo,   sono   autorizzati   due   limiti   di  impegno
          quindicennali:  di  lire  100 miliardi decorrente dall'anno
          2001  e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per
          gli   interventi   nelle  zone  colpite  dall'alluvione  in
          Calabria  nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre
          autorizzati  due limiti di impegno quindicennali di lire 10
          miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a
          decorrere dall'anno 2003".