Art. 45. 
 
  L'esercizio  dei  diritti  di  utilizzazione  economica  dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione  dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli. 
 
  Si presume produttore dell'opera cinematografica  chi  e'  indicato
come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera  e'  registrata
ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la  presunzione
stabilita dall'articolo medesimo.