(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 45)
                              Art. 45. 
               Prova della prestazione della cauzione 

 
  Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni  caso  non  oltre
trenta  giorni  dal  conferimento  dell'esattoria,  l'esattore   deve
dimostrare di aver prestato la cauzione. 
  Se la cauzione e' prestata nei modi indicati dai numeri 1,  2  e  3
dell'art. 39, la polizza definitiva di deposito o i titoli  vincolati
possono essere esibiti  entro  quindici  giorni  rispettivamente  dal
rilascio o dall'annotazione, purche' nel termine indicato  dal  primo
comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o  l'avvenuta  richiesta  di
apposizione del vincolo.