Art. 45. Prova della prestazione della cauzione Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni caso non oltre trenta giorni dal conferimento dell'esattoria, l'esattore deve dimostrare di aver prestato la cauzione. Se la cauzione e' prestata nei modi indicati dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 39, la polizza definitiva di deposito o i titoli vincolati possono essere esibiti entro quindici giorni rispettivamente dal rilascio o dall'annotazione, purche' nel termine indicato dal primo comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o l'avvenuta richiesta di apposizione del vincolo.