Art. 45.
                      Cancellazione dall'elenco

  La  cancellazione delle imprese dall'elenco e' deliberata allorche'
venga  accertata la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per la
iscrizione  ovvero  per  gravi  deficienze  emerse  nello svolgimento
dell'attivita' prevista dall'articolo 27.