Articolo 45. Perdita del diritto di invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione Uno Stato non puo' piu' invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da 46 a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, tale Stato: a) abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o b) debba, a motivo della propria condotta, essere considerato come avente accettato, a seconda del caso, la validita' del trattato o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.