Art. 45.
              Formazione delle commissioni giudicatrici

  Ogni  commissione e' formata con il sistema misto: per sorteggio ed
elettivo.
  Il  sorteggio  avviene  tra  i docenti di discipline ricomprese nel
raggruppamento cui si riferisce il concorso, per un numero triplo dei
membri costituenti la commissione sia effettivi che supplenti.
  Qualora   i   docenti  di  ruolo  afferenti  ad  un  raggruppamento
disciplinare  siano  inferiori  al  numero dei commissari effettivi e
supplenti,  tali docenti sono inseriti tutti nella commissione previa
autonoma  elezione.  Il  Ministro  della pubblica istruzione designa,
quindi, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno
o piu' raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio di un
numero triplo dei membri mancanti per la successiva elezione.
  Le  operazioni  di  sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad
una  commissione  nominata  con  decreto  del Ministro della pubblica
istruzione,  composta  da  un professore appartenente alla fascia dei
professori associati designato dal Consiglio universitario nazionale,
che  la  presiede,  e  da sei funzionari del Ministero della pubblica
istruzione.  Il  Consiglio  universitario  nazionale designa un altro
professore  associato  quale  supplente. Nella prima applicazione del
presente  decreto,  il  Consiglio  universitario nazionale designa un
professore   ordinario   o   straordinario   quale  presidente  della
commissione  per  le  operazioni  di  sorteggio  di  cui  al medesimo
articolo.
  Tra  i  docenti  sorteggiati  si  procede  alla elezione dei membri
componenti la commissione giudicatrice.
  L'elettorato  attivo  spetta ai docenti delle discipline ricomprese
nel  raggruppamento  cui  si  riferisce il concorso ed a quelli delle
discipline   ricomprese   nel  raggruppamento  o  nei  raggruppamenti
dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo.
  Ogni  elettore  puo' votare per non piu' di un terzo dei nominativi
da   designare,  con  eventuale  arrotondamento  della  frazione  per
eccesso.
  A  conclusione delle operazioni elettorali si forma una graduatoria
in  base  al numero dei voti riportati. Coloro che hanno riportato un
maggior  numero  di  voti  sono  nominati  membri effettivi fino alla
concorrenza  del numero necessario e successivamente gli altri membri
supplenti fino alla concorrenza del numero necessario.
  A  parita'  di  voti  prevale  l'anzianita'  di ruolo. A parita' di
anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
  Il   supplente  che  sia  eletto  membro  effettivo  in  una  altra
commissione  e'  sostituito con la nomina a supplente di chi lo segue
in graduatoria.
  In  caso di nomina a piu' commissioni l'elezione a membro effettivo
prevale   sulla   elezione   a   membro  supplente.  Subordinatamente
l'elezione  nel  proprio  raggruppamento  prevale  sulla  elezione in
raggruppamento  affine. Negli altri casi si procede alle sostituzioni
con  i  membri  che  seguono immediatamente in graduatoria. Terminate
queste  operazioni si procede ad eventuali elezioni suppletive ove le
commissioni risultassero incomplete.
  Ai  fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del
presente  articolo  puo'  essere  integrata  con altri funzionari del
Ministero  della  pubblica istruzione fino ad un massimo di diciotto.
In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni.
  Il  Ministro  della pubblica istruzione dettera' con sua ordinanza,
sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale, le norme necessarie
allo svolgimento delle elezioni.