ART. 45. 
(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline 
comprese nella classe di concorso XXXVI e  modifiche  nella  medesima
                         classe di concorso) 
 
  Agli  insegnanti  delle  materie  gia'  comprese  nelle  classi  di
concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX,  LXX,  previste  dal  decreto  del
Ministro  della  pubblica  istruzione  2  marzo  1972,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  in  servizio  nell'anno   scolastico
1979-1980 come supplenti  temporanei  su  cattedre  non  assegnate  a
docenti di ruolo o incaricati e che  abbiano  prestato  nel  predetto
anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le  disposizioni  di
cui ai precedenti articoli 35 e 37. 
  Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso
articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma  precedente,
dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma. 
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
la sezione  di  abilitazione  31-a  e  la  corrispondente  classe  di
concorso XXXVI, di cui al citato decreto  ministeriale  e  successive
modificazioni e integrazioni,  assumono  la  seguente  denominazione:
"Igiene,   anatomia,    fisiologia    e    patologia    dell'apparato
masticatorio". A tali sezione e  classe  danno  accesso  le  seguenti
lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli
insegnamenti di cui al suddetto decreto  ministeriale  e'  modificata
in: "Anatomia, fisiologia  e  patologia  dell'apparato  masticatorio,
biomeccanica  masticatoria  e  protesi   applicata   negli   istituti
professionali". Per  l'insegnamento  di  tecnologia  odontotecnica  e
laboratorio negli istituti professionali  sono  istituite  l'apposita
classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di  concorso
LXXXVIII-bis denominate "Tecnologia  odontotecnica";  ad  esse  danno
accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e
meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria  mineraria;  Ingegneria
industriale sottosezione meccanica o  aeronautica;  Ingegneria  delle
tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale.  Per
l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite
l'apposita sezione  21-a  e  la  corrispondente  classe  di  concorso
XXII-bis denominate "Disegno e modellazione odontotecnica";  ad  esse
danno  accesso  i  medesimi  titoli  indicati  per   la   classe   di
abilitazione 21 - Disegno. 
  Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso
di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo  1972  e  successive
modificazioni e integrazioni sono modificati in conformita'. Dopo  la
prima applicazione del presente articolo le  eventuali  modificazioni
ed  integrazioni  sono  disposte  secondo  la  procedura  di  cui  al
penultimo comma del precedente articolo 1.