ART. 45. (Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche nella medesima classe di concorso) Agli insegnanti delle materie gia' comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37. Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: "Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio". A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale e' modificata in: "Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali". Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate "Tecnologia odontotecnica"; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate "Disegno e modellazione odontotecnica"; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno. Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformita'. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.