ART. 45. 
 
  Per  l'adozione  si   richiede   il   consenso   dell'adottante   e
dell'adottando. 
  Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni  il  consenso  e'
dato dal suo legale rappresentante. 
  Se  l'adottando  ha  compiuto   gli   anni   dodici   deve   essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo',  se  opportuno,
essere sentito.