Art. 45 
                 Redditi imponibili ad altro titolo 
 
  1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli  altri  proventi  di  cui  ai  precedenti   articoli   conseguiti
nell'esercizio  di  imprese  commerciali  o  da  societa'   in   nome
collettivo e in accomandita semplice. 
  2. I proventi di cui  al  comma  1,  quando  non  sono  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta  o  ad  imposta  sostitutiva,
concorrono a formare  il  reddito  complessivo  come  componenti  del
reddito d'impresa.