Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
         (( Commissione tecnica per la finanza pubblica. ))
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso
e,  dalla  medesima  data,  le  relative  funzioni sono attribuite al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ed  il  relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni  di  appartenenza  ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 1, sono o restano
abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
    a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
e successive modificazioni;
    b)   l'articolo  22  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
    c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d)
ed  e)  ,  limitatamente  al primo periodo, del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
    d)  gli  articoli  4,  comma 1, lettera c) , e 18 del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
    e)  gli  articoli  da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente, sono
abrogati  i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse ((
rivenienti  ))  dall'abrogazione del comma 477 sono (( iscritte )) in
un   apposito   fondo   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia
e   delle   finanze   sono   adottate  le  variazioni  degli  assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto
organismo  e si provvede anche con riferimento al relativo personale,
tenuto  conto  delle  attivita'  di  cui  al  comma  480 del medesimo
articolo 1.
 
          Riferimenti normativi:
              - L'articolo  sopprime  le norme con le quali era stato
          istituito  e disciplinato, nell'ambito dell'amministrazione
          finanziaria, il servizio consultivo ed ispettivo tributario
          (SECIT).
              Al  SECIT  erano  assegnati  compiti  di  studio  della
          politica  economica  e  tributaria  e di analisi fiscale in
          conformita'  agli  indirizzi  stabiliti  dal Ministro delle
          finanze,  per  la  definizione,  da parte del Governo e del
          Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare
          nonche'    ai   fini   della   programmazione   sistematica
          dell'attivita' antievasione.
              Al  servizio  erano  assegnati  cinquanta  esperti  con
          elevate  competenze  ed  esperienza  professionale in una o
          piu'  delle discipline finanziarie, tributarie, economiche,
          statistiche,  contabili  ed  aziendalistiche,  nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro delle finanze.