Art. 45. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimita') 1. Sono soggete al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonche' quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato. 2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale. 3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari. 4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresi' essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. 5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.