(Regolamento di polizia mortuaria- art. 45)
                              Art. 45. 
  1. Le  autopsie,  anche  se  ordinate  dall'autorita'  giudiziaria,
devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati  all'esercizio
professionale. 
  2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e
da quest'ultimo al  coordinatore  sanitario  della  unita'  sanitaria
locale o delle unita' sanitarie locali interessate per  la  eventuale
rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della
comunicazione deve essere limitato alle  notizie  indispensabili  per
l'eventuale rettifica della scheda. 
  3.   Quando   come   causa   di   morte   risulta   una    malattia
infettiva-diffusiva  compresa  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero della sanita', il medico che ha effettuato l'autopsia  deve
darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore  sanitario
dell'unita' sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai
sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche. 
  4. Le autopsie  su  cadaveri  portatori  di  radioattivita'  devono
essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38. 
  5. Quando nel corso di una  autopsia  non  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,  il
medico settore  deve  sospendere  le  operazioni  e  darne  immediata
comunicazione all'autorita' giudiziaria. 
 
          Nota all'art. 45:
             - Per il testo dell'art. 254 del testo unico delle leggi
          sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, si veda la nota
          all'art.  39.