Art. 45. 
                        Bilancio d'esercizio 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  relative  al  bilancio
d'esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio successivo
a quello in corso  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Se il costo  originario  di  una  immobilizzazione  acquisita  o
prodotta prima della pubblicazione  del  presente  decreto  non  puo'
essere agevolmente determinato, ai fini dell'art. 10, n. 2, esso puo'
essere sostituito dal piu' remoto valore di iscrizione conosciuto; di
cio' deve farsi menzione nella nota integrativa.