Art. 45.
     (Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente:
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 90/313/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) assicurare a qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  il  libero
accesso  alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma
scritta, visiva, sonora o  contenute  nelle  banche  dati  presso  le
autorita'  pubbliche  per  quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le
attivita' o misure che incidono o che possono incidere  negativamente
sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo;
  b)  specificare  che  sono  autorita'  pubbliche  tenute  a rendere
disponibili  le   informazioni   relative   all'ambiente   tutte   le
amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  responsabilita'  nazionali,
regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici  ed
i  concessionari  di  pubblici  servizi, eccettuati gli organismi che
esercitano competenze giudiziarie o legislative;
  c) prevedere che le autorita'  pubbliche  siano  tenute  a  rendere
disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona
fisica  o  giuridica  che  ne faccia richiesta senza che questa debba
dimostrare il proprio interesse;
  d) prevedere periodiche verifiche della corretta  attuazione  delle
norme,  con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a
cura del Ministro dell'ambiente;
  e)  prevedere  che  tutte  le  autorita'  pubbliche  si  dotino  di
strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso
alle informazioni sull'ambiente;
  f)  disciplinare  le  esclusioni  e le limitazioni consentite dalla
direttiva al libero accesso alle informazioni;
  g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione
ambientale;
  h) assicurare il coordinamento con la vigente  normativa  a  tutela
del  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi, in particolare
con la legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 45:
            - La direttiva CEE n. 90/313 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 158 del 23
          giugno 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    62  del 9 agosto 1990, 2a serie
          speciale.