Art. 45 (a).
       Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione
                     e controllo ed omologazioni
  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione  e  l'impiego  di  segnaletica
stradale  non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente
codice, dal regolamento o dai decreti o  da  direttive  ministeriali,
nonche'  la  collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
  2. Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  puo'  intimare  agli  enti
proprietari,  concessionari  o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese  o  persone  autorizzate  o  incaricate  della
collocazione  della  segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici  giorni,
ogni  segnale  non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta
del simbolo, di impiego, di  collocazione,  alle  disposizioni  delle
presenti   norme   e   del   regolamento,  dei  decreti  e  direttive
ministeriali, ovvero quelli che  possono  ingenerare  confusione  con
altra  segnaletica,  nonche'  a  provvedere  alla  collocazione della
segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi  a  livello  di
cui  all'art.  44  i  provvedimenti  vengono  presi  d'intesa  con il
Ministero dei trasporti.
  3. Decorso inutilmente il  tempo  indicato  nella  intimazione,  la
rimozione,  la  sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro  occorre  per  rendere  le  segnalazioni
conformi  alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero
dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti
degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a  cura
dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
  4.  Le  spese  relative  sono  recuperate  dal  Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti,  mediante  ordinanza  che
costituisce titolo esecutivo.
  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op-
era  dai  soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo'
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di  reintegrare,  spostare,
rimuovere  immediatamente  e,  comunque,  non  oltre  dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al  comma  2  o  che
siano  anche  parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il  termine  indicato
nella   intimazione,   l'ente   proprietario  della  strada  provvede
d'ufficio,  a  spese  del  trasgressore.  Il  prefetto  su  richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
  6.  Nel  regolamento  sono  precisati  i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e  regolazione
del  traffico,  nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico  delle  violazioni  alle  norme  di  circolazione,  ed   i
materiali  che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione (( od omologazione )) da  parte  del  Ministero  dei
lavori    pubblici,   previo   accertamento   delle   caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro
necessario. Nello  stesso  regolamento  sono  precisate  altresi'  le
modalita' di omologazione e di approvazione.
  7.  Chiunque  viola  le  norme  del  comma  1 e quelle relative del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate  dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo
di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate  attrezzature  che  saranno  indicati  nel
regolamento.  Nel  regolamento  sono,  altresi',  stabiliti i casi di
revoca dell'autorizzazione.
  9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o  vende  i  segnali,
dispositivi  o  apparecchiature,  di  cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o  approvati  e'  soggetto,
ove  il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione  a  lire  quattromilioni.  A
tale  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo  le  norme  del
capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 20 del D.Lgs. n. 360/1993.