Art. 45 Fondo interbancario di garanzia 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro. 4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Note all'art. 45: - Il testo dell'art. 21 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente: "Art. 21. - Presso il fondo interbancario di grazia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale. Il comitato e' composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate. Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e' il seguente: "Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. (I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato). Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione".