Articolo 45 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale. 4. Al momento in cui firmera' la presente Convenzione o depositera' il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario generale il segno distintivo che ha scelto perche' sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli che ha immatricolati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione. Con un'altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.