Art. 45 
            (Fondo nazionale per le politiche migratorie) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito  il
Fondo  nazionale  per   le   politiche   migratorie,   destinato   al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42  e
46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello  Stato,  delle
regioni, delle province e dei comuni.  La  dotazione  del  Fondo,  al
netto delle somme derivanti dal contributo di  cui  al  comma  3,  e'
stabilita in lire 12.500 milioni per  l'anno  1997,  in  lire  58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000  milioni  per  l'anno  1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Al   Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti  da  contributi  e  donazioni
eventualmente  disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,   anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea,  che  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto  del  presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  interessati.
Il  regolamento  di  attuazione  disciplina  le  modalita'   per   la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo. 
  2. Lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni  adottano,  nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con  particolare  riguardo  all'effettiva   e   completa   attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento  di  attuazione,
alle attivita' culturali, formative, informative, di  integrazione  e
di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo
i criteri e le modalita' indicati dal  regolamento  di  attuazione  e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma. 
  3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata  in  vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40,  e  comunque  da  data  non
successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle  somme  derivanti
dal gettito del contributo di cui all'articolo  13,  comma  2,  della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al  finanziamento  delle
politiche del  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Con  effetto  dal  mese
successivo alla data di entrata in vigore del  presente  testo  unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare  delle  predette
somme.  A  tal  fine  le  predette  somme  sono   versate   dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000. 
 
          Note all'art. 45:
            -  Per  completezza si riporta il testo vigente dell'art.
          11, comma 3, nonche' la lettera  d),  dello  stesso  comma,
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di  contabilita'  generale  dello  Stato  in   materia   di
          bilancio):
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)- c) (Omissis);
             d) la determinazione, in apposita tabella,  della  quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria".
            - Per l'argomento della  legge 6 marzo 1998,  n.  40,  v.
          nelle note all'art. 1.
            -  L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, (Norme
          in materia di collocamento e di trattamento dei  lavoratori
          extracomunitari   immigrati   e   contro   le  immigrazioni
          clandestine), prevede, al comma  1,  l'istituzione,  presso
          l'INPS,  di un fondo con lo scopo di assicurare i necessari
          mezzi   economici   per   il   rimpatrio   del   lavoratore
          extracomunitario  che  ne sia privo. Se ne riporta il comma
          2:
            "2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta  una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo, a carico del lavoratore extracomunitario,  pari
          allo  0,50  per cento della retribuzione di cui all'art. 12
          della legge 30 aprile 1969, n. 153.   Per tale  contributo,
          al  cui  versamento  e'  tenuto  il  datore  di  lavoro, si
          osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori dipendenti".