Art. 45 Limitazioni d'uso 1. Il certificatore, su richiesta del titolare, del terzo interessato o dell'Agenzia, e' tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso. 2. La modalita' di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di cui all'art. 28, comma 3, del Codice e' definita dall'Agenzia con uno dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2. 3. Il certificatore e' tenuto ad indicare, in lingua italiana e lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati utilizzati per la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.