Art. 45 
 
                Omologazioni delle macchine agricole 
 
  1. Al primo periodo del comma  2,  dell'articolo  107  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo  le  parole:  «degli  uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono  aggiunte
le seguenti «o da parte  di  strutture  o  Enti  aventi  i  requisiti
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 107 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice  della  strada",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n.  114,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 107  (Accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
          delle macchine agricole) 
              1. Le macchine agricole di cui all'art.  57,  comma  2,
          sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione,
          della  potenza  del   motore   quando   ricorre   e   della
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche disposte a norma di legge.  Il  regolamento
          stabilisce le categorie  di  macchine  agricole  operatrici
          trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 
              2. L'accertamento di cui al comma 1 ha  luogo  mediante
          visita  e  prova  da  parte  degli  uffici  competenti  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  o  da  parte  di
          strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti  con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto  con  il  Ministro   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  e
          forestali e del lavoro e  delle  politiche  sociali,  fatte
          salve le competenze  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti  e
          di rumore. 
              3. Per le macchine agricole di cui al comma 1,  i  loro
          componenti  o  entita'   tecniche,   prodotti   in   serie,
          l'accertamento viene effettuato su  un  prototipo  mediante
          omologazione del  tipo,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito  il  Comitato  interministeriale  per  le  macchine
          agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  (591)  in
          materia di emissioni inquinanti e di  rumore.  Fatti  salvi
          gli  accordi  internazionali,   l'omologazione   totale   o
          parziale  rilasciata  da  uno  Stato  estero  puo'   essere
          riconosciuta   valida   in   Italia   a    condizione    di
          reciprocita'."