(( Art. 45-bis 
 
            Abilitazione all'uso di macchine agricole )) 
 
  ((1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  le
condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».)) 
  ((2.   Il   termine   per   l'entrata   in   vigore    dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  60  del  12
marzo 2012, tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle  attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione  degli
operatori,  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di  tale
abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i
requisiti  minimi  di  validita'  della  formazione,  in   attuazione
dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 73 del Decreto Legislativo  del
          9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione  dell'articolo  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n.  101,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento) 
              1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e
          37  il  datore  di  lavoro  provvede,  affinche'  per  ogni
          attrezzatura di lavoro messa a disposizione,  i  lavoratori
          incaricati   dell'uso   dispongano   di   ogni   necessaria
          informazione e istruzione e ricevano una  formazione  e  un
          addestramento  adeguati,   in   rapporto   alla   sicurezza
          relativamente: 
              a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
              b) alle situazioni anormali prevedibili. 
              2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare  i
          lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso  delle
          attrezzature  di  lavoro,  sulle  attrezzature  di   lavoro
          presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
          da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti  di
          tali attrezzature. 
              3.  Le  informazioni  e  le  istruzioni  d'uso   devono
          risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 
              4. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          incaricati  dell'uso  delle  attrezzature  che   richiedono
          conoscenze  e  responsabilita'  particolari  di  cui   all'
          articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione
          ed addestramento adeguati e specifici, tali  da  consentire
          l'utilizzo delle attrezzature  in  modo  idoneo  e  sicuro,
          anche in relazione ai rischi che possano essere causati  ad
          altre persone. (192) 
              5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro  per  le
          quali  e'  richiesta  una  specifica   abilitazione   degli
          operatori nonche' le modalita'  per  il  riconoscimento  di
          tale abilitazione, i soggetti  formatori,  la  durata,  gli
          indirizzi  ed  i  requisiti  minimi  di   validita'   della
          formazione e le  condizioni  considerate  equivalenti  alla
          specifica abilitazione." 
              -  Conferenza  permanente  Stato,  Regioni  e  Province
          Autonome, Acc. 22/02/2012, n. 53/CSR:  l'Accordo  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
          e Bolzano concernente l'individuazione  delle  attrezzature
          di  lavoro  per  le  quali  e'  richiesta   una   specifica
          abilitazione degli operatori, nonche' le modalita'  per  il
          riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti  formatori,
          la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita'
          della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5,  del
          decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
          modifiche e integrazioni (Repertorio atti  n.  53/CSR),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2012, n. 60, S.O.