Art. 45 
 
 
             Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato 
 
  1. Le  amministrazioni  che  notificano  alla  Commissione  europea
progetti volti a istituire o a modificare aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee una scheda sintetica della misura notificata. 
  2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni  richieste
dalla Commissione europea in merito a presunti  aiuti  di  Stato  non
notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle  amministrazioni
competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. 
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, possono essere  disciplinate  modalita'  di
attuazione del presente articolo. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Per il  testo  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 44. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 2.