Art. 45 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'obbligo del  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di  tenere  aggiornato  e  mettere  a   disposizione,   su
richiesta,   un   fascicolo   di   riferimento   del    sistema    di
farmacovigilanza per uno o piu' medicinali di  cui  all'art.  17,  si
applica alle autorizzazioni all'immissione  in  commercio  rilasciate
prima del 21 luglio 2012 o a decorrere, a seconda  della  prima  data
utile: 
    a)  dalla  data  in  cui  sono  rinnovate   tali   autorizzazioni
all'immissione in commercio; 
    b) dal 21 luglio 2015. 
  2. La procedura di cui agli articoli da 35 a  39  si  applica  solo
agli studi avviati dopo il 21 luglio 2012. 
  3. L'obbligo di trasmissione, in formato elettronico, da parte  del
titolare dell'AIC delle informazioni sulle sospette reazioni  avverse
alla banca dati Eudravigilance, di cui all'art.  23,  commi  4  e  5,
decorre dopo sei mesi dalla  data  in  cui  l'EMA  ha  annunciato  le
funzionalita' della banca dati. 
  4. Fino a quando l'EMA non potra' assicurare le funzionalita' della
banca dati Eudravigilance di cui all'art. 24 del regolamento (CE)  n.
726/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento
europeo  e   del   Consiglio,   i   titolari   delle   autorizzazioni
all'immissione in  commercio  riferiscono  alla  persona  qualificata
responsabile della  farmacovigilanza  della  struttura  sanitaria  di
appartenenza  del  segnalatore,  entro  i  quindici   giorni   solari
successivi al giorno in cui  il  titolare  interessato  e'  venuto  a
conoscenza dell'evento, tutte le sospette reazioni avverse gravi  che
si verificano nel territorio nazionale, e all'EMA tutte  le  sospette
reazioni avverse gravi che si verificano nel territorio di  un  Paese
terzo e, se e' fatta richiesta, alle autorita' competenti degli Stati
membri in cui il medicinale e' autorizzato. 
  5. Fino a quando l'EMA non potra' assicurare le funzionalita' della
banca dati Eudravigilance di cui all'art. 24 del regolamento (CE)  n.
726/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 1235/2010,  l'AIFA  puo'
imporre ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in  commercio
di  trasmettere  le  sospette  reazioni  avverse  non  gravi  che  si
verificano sul territorio  nazionale,  entro  novanta  giorni  solari
successivi al giorno in  cui  il  titolare  dell'AIC  interessato  e'
venuto a conoscenza della reazione avversa. 
  6.  Durante  questo  periodo,  l'AIFA  trasmette  alla  Banca  dati
Eudravigilance sollecitamente e in ogni caso entro  15  giorni  dalla
notifica, le segnalazioni di cui al comma 4  relative  alle  reazioni
avverse che si sono verificati sul territorio nazionale. 
  7.  L'obbligo  di  trasmissione  all'EMA,  da  parte  del  titolare
dell'AIC, dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  di
cui all'art. 25, comma 1, si applica dodici mesi dopo  che  l'EMA  ha
annunciato le funzionalita' dell'archivio. Fino a  quando  l'EMA  non
sara'  in  grado  di  assicurare  le  funzionalita'  concordate   per
l'archiviazione  dei  rapporti  periodici  di   aggiornamento   sulla
sicurezza,  i  titolari  delle   autorizzazioni   all'immissione   in
commercio trasmettono i rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla
sicurezza a tutti gli Stati membri in  cui  il  medicinale  e'  stato
autorizzato. 
  8. Al fine di dare applicazione al disposto di cui ai commi 3  e  7
l'AIFA pubblica sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato che riporta la
data in cui l'EMA ha annunciato l'inizio  delle  funzionalita'  della
Banca dati Eudravigilance. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione 
    Roma, 30 aprile 2015 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                     Il Sottosegretario di Stato 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                  con delega alle politiche europee 
                                Gozi 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali Reg.ne Prev. n. 2376